Sentenza 80/2017 (ECLI:IT:COST:2017:80)
Massima numero 41276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Previsione che con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dalla legge provinciale - Contrasto con la normativa statale di riferimento e conseguente violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Previsione che con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dalla legge provinciale - Contrasto con la normativa statale di riferimento e conseguente violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione art. 152 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 6), lett. a) e b), del d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 4, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, nella parte in cui dispone che [con il regolamento di contabilità] ciascun ente locale provinciale applica i principi contabili stabiliti "dalla presente legge" e nella parte in cui prevede "ferme restando le disposizioni previste dalla presente legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile". La disposizione impugnata dal Governo sostituisce, di fatto, il riferimento all'art. 152 del t.u. enti locali con quello alla legge provinciale, anziché ribadire l'indefettibilità del principio di armonizzazione e la possibilità di applicare la legge provinciale e la potestà regolamentare degli enti locali nei margini consentiti dal legislatore statale. (Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2017 e n. 184 del 2016).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione art. 152 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 6), lett. a) e b), del d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 4, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, nella parte in cui dispone che [con il regolamento di contabilità] ciascun ente locale provinciale applica i principi contabili stabiliti "dalla presente legge" e nella parte in cui prevede "ferme restando le disposizioni previste dalla presente legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile". La disposizione impugnata dal Governo sostituisce, di fatto, il riferimento all'art. 152 del t.u. enti locali con quello alla legge provinciale, anziché ribadire l'indefettibilità del principio di armonizzazione e la possibilità di applicare la legge provinciale e la potestà regolamentare degli enti locali nei margini consentiti dal legislatore statale. (Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2017 e n. 184 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
22/12/2015
n. 17
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 152
decreto legislativo 23/06/2011
n. 118
art. 74
co. 1 n. 6, lett. a)
decreto legislativo 23/06/2011
n. 118
art. 74
co. 1 n. 6, lett. b)