Sentenza 80/2017 (ECLI:IT:COST:2017:80)
Massima numero 41277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Previsione che i regolamenti di contabilità di questi ultimi sono approvati nel rispetto delle norme della legge provinciale, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile - Contrasto con la normativa statale di riferimento e conseguente violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Previsione che i regolamenti di contabilità di questi ultimi sono approvati nel rispetto delle norme della legge provinciale, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile - Contrasto con la normativa statale di riferimento e conseguente violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 152 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma 1, numero 6), lett. a) e b), del d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 4, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, il quale prevede che i regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della legge provinciale, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile. La disposizione impugnata dal Governo sostituisce, di fatto, il riferimento all'art. 152 del t.u. enti locali con quello alla legge provinciale, anziché ribadire l'indefettibilità del principio di armonizzazione e la possibilità di applicare la legge provinciale e la potestà regolamentare degli enti locali nei margini consentiti dal legislatore statale. Ciò senza contare che anche le fattispecie rimesse alla potestà normativa secondaria dell'ente locale sono parzialmente diverse da quelle previste dalla norma interposta. (Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2017 e n. 184 del 2016).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 152 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma 1, numero 6), lett. a) e b), del d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 4, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, il quale prevede che i regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della legge provinciale, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile. La disposizione impugnata dal Governo sostituisce, di fatto, il riferimento all'art. 152 del t.u. enti locali con quello alla legge provinciale, anziché ribadire l'indefettibilità del principio di armonizzazione e la possibilità di applicare la legge provinciale e la potestà regolamentare degli enti locali nei margini consentiti dal legislatore statale. Ciò senza contare che anche le fattispecie rimesse alla potestà normativa secondaria dell'ente locale sono parzialmente diverse da quelle previste dalla norma interposta. (Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2017 e n. 184 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
22/12/2015
n. 17
art. 4
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 152
decreto legislativo 23/06/2011
n. 118
art. 74
co. 1 n. 6, lett. a)
decreto legislativo 23/06/2011
n. 118
art. 74
co. 1 n. 6, lett. b)