Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Principi per la redazione del bilancio di previsione - Individuazione di eccezioni [al divieto di gestioni non iscritte in bilancio] non contemplate dalla disciplina statale di riferimento - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici nonché invasione della competenza statale nelle materie "coordinamento della finanza pubblica" e "ordinamento civile" - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione gli artt. 151 e 162 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificati dall'art. 74, comma 1, n. 5) e n. 11), del d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 7, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, limitatamente all'inciso "salvo le eccezioni previste dall'articolo 37, comma 1". Tra i principi per la redazione del bilancio di previsione, la norma impugnata dal Governo include eccezioni [al divieto di gestioni non iscritte in bilancio] non contemplate dalle menzionate norme interposte, individuandole mediante rinvio al successivo art. 37, comma 1, il quale prevede fattispecie di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio diverse e più ampie di quelle tassativamente previste per gli enti locali dall'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000. In tal modo il legislatore provinciale si è discostato dai principi dell'armonizzazione e ha invaso altre materie riservate allo Stato, quali il coordinamento della finanza pubblica e l'ordinamento civile.
La disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio attiene certamente a finalità connesse all'armonizzazione, al coordinamento della finanza pubblica e all'ordinamento civile, sicché non sussistono rispetto alla predetta disciplina elementi che consentano alle Regioni e alle Province autonome di esprimere nella materia contabile le peculiarità connesse e conseguenti alla loro autonomia costituzionalmente garantita, senza travalicare i limiti esterni costituiti dalla legislazione statale ed europea in tema di vincoli finanziari. (Precedente citato: sentenza n. 184 del 2016).