Sentenza 80/2017 (ECLI:IT:COST:2017:80)
Massima numero 41279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio - Previsione di fattispecie diverse e più ampie di quelle indicate dalla normativa statale di riferimento - Stretta connessione funzionale con la norma, già ritenuta incostituzionale, che include tali eccezioni tra i principi per la redazione del bilancio di previsione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio - Previsione di fattispecie diverse e più ampie di quelle indicate dalla normativa statale di riferimento - Stretta connessione funzionale con la norma, già ritenuta incostituzionale, che include tali eccezioni tra i principi per la redazione del bilancio di previsione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 37, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, che prevede fattispecie di riconoscimento di debiti fuori bilancio diverse e più ampie di quelle indicate dalla normativa statale di armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. Tale disposizione è in stretta connessione funzionale con l'art. 7, comma 4, della stessa legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, già ritenuto incostituzionale in quanto include tra i principi per la redazione del bilancio di previsione degli enti locali altoatesini le eccezioni previste dallo stesso art. 37, comma 1.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 37, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, che prevede fattispecie di riconoscimento di debiti fuori bilancio diverse e più ampie di quelle indicate dalla normativa statale di armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. Tale disposizione è in stretta connessione funzionale con l'art. 7, comma 4, della stessa legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, già ritenuto incostituzionale in quanto include tra i principi per la redazione del bilancio di previsione degli enti locali altoatesini le eccezioni previste dallo stesso art. 37, comma 1.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
22/12/2015
n. 17
art. 37
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27