Sentenza 80/2017 (ECLI:IT:COST:2017:80)
Massima numero 41280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Disciplina del documento unico di programmazione - Presentazione al Consiglio entro il 31 ottobre, anziché entro il 31 luglio di ciascun anno - Difformità rispetto al termine stabilito dalla disciplina statale di riferimento - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Disciplina del documento unico di programmazione - Presentazione al Consiglio entro il 31 ottobre, anziché entro il 31 luglio di ciascun anno - Difformità rispetto al termine stabilito dalla disciplina statale di riferimento - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 151 del d.lgs. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 5), del d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 8, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, nella parte in cui prevede che il documento unico di programmazione sia presentato al Consiglio entro il 31 ottobre di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni anziché entro il 31 luglio. La disposizione impugnata da Governo prevede, per l'adozione del documento di programmazione, un termine difforme rispetto a quello stabilito dalla normativa statale di riferimento.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 151 del d.lgs. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 5), del d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 8, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, nella parte in cui prevede che il documento unico di programmazione sia presentato al Consiglio entro il 31 ottobre di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni anziché entro il 31 luglio. La disposizione impugnata da Governo prevede, per l'adozione del documento di programmazione, un termine difforme rispetto a quello stabilito dalla normativa statale di riferimento.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
22/12/2015
n. 17
art. 8
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 151
decreto legislativo 23/06/2011
n. 118
art. 74
co. 1 n. 5)