Sentenza 80/2017 (ECLI:IT:COST:2017:80)
Massima numero 41281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Disciplina del fondo di riserva - Riferimento all'organo competente a disporne l'utilizzo - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di armonizzazione dei bilanci pubblici - Evocazione di parametro interposto inconferente - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Disciplina del fondo di riserva - Riferimento all'organo competente a disporne l'utilizzo - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di armonizzazione dei bilanci pubblici - Evocazione di parametro interposto inconferente - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., ed in relazione all'art. 48 del d.lgs. n. 118 del 2011 - in quanto, disciplinando il fondo di riserva degli enti locali altoatesini anche in relazione all'organo competente a disporne l'utilizzo, contrasterebbe con la normativa statale di armonizzazione dei bilanci pubblici, che consente all'ente di regolamentare solo le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi. L'evocato art. 48 del d.lgs. n. 118 del 2011 è inconferente, poiché disciplina i fondi di riserva delle Regioni e non quelli degli enti locali, che sono invece regolati dall'art. 167 del d.lgs. n. 267 del 2000.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., ed in relazione all'art. 48 del d.lgs. n. 118 del 2011 - in quanto, disciplinando il fondo di riserva degli enti locali altoatesini anche in relazione all'organo competente a disporne l'utilizzo, contrasterebbe con la normativa statale di armonizzazione dei bilanci pubblici, che consente all'ente di regolamentare solo le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi. L'evocato art. 48 del d.lgs. n. 118 del 2011 è inconferente, poiché disciplina i fondi di riserva delle Regioni e non quelli degli enti locali, che sono invece regolati dall'art. 167 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
22/12/2015
n. 17
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 23/06/2011
n. 118
art. 48