Sentenza 80/2017 (ECLI:IT:COST:2017:80)
Massima numero 41282
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Disciplina del piano esecutivo di gestione (PEG) e sue variazioni - Facoltatività della sua predisposizione per gli enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti - Difformità dalla disciplina statale di riferimento (che prevede la facoltatività per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Disciplina del piano esecutivo di gestione (PEG) e sue variazioni - Facoltatività della sua predisposizione per gli enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti - Difformità dalla disciplina statale di riferimento (che prevede la facoltatività per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 169 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 18), del d.lgs. n. 118 del 2011 (aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa, del d.lgs. n. 126 del 2014) - l'art. 14, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015. La norma impugnata dal Governo, consentendo ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti di evitare la predisposizione del piano esecutivo di gestione e le sue variazioni, si pone in contrasto con il d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede la facoltatività del PEG solo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tale limite demografico deve essere applicato anche agli enti locali appartenenti alla Provincia autonoma di Bolzano, dal momento che il PEG, pur non riguardando espressamente la struttura del bilancio dell'ente locale, è elemento consustanziale alla configurazione del rapporto tra politiche finanziarie, espresse nella redazione del bilancio in senso stretto, e loro attuazione. L'indefettibilità della sua redazione non lede certamente l'autonomia dell'ente locale, ed in particolare quella organizzativa, perché il PEG è costruito "a matrice" sull'organizzazione dell'ente senza creare alcuna preclusione o predefinizione dei moduli operativi che l'ente stesso, nella sua autonomia, può darsi. La ratio della diversa e più rigorosa delimitazione demografica dell'esenzione da parte della norma statale, rispetto a quella provinciale impugnata, trova ragione nelle specifiche dimensioni amministrative dei destinatari della facoltà, di regola caratterizzate da una dotazione burocratica talmente limitata da rendere sostanzialmente irrilevante la scansione analitica degli obiettivi in relazione alle singole competenze ed alle conseguenti responsabilità gestorie. E tale situazione dimensionale non è certo diversa con riguardo agli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 169 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 18), del d.lgs. n. 118 del 2011 (aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa, del d.lgs. n. 126 del 2014) - l'art. 14, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015. La norma impugnata dal Governo, consentendo ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti di evitare la predisposizione del piano esecutivo di gestione e le sue variazioni, si pone in contrasto con il d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede la facoltatività del PEG solo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tale limite demografico deve essere applicato anche agli enti locali appartenenti alla Provincia autonoma di Bolzano, dal momento che il PEG, pur non riguardando espressamente la struttura del bilancio dell'ente locale, è elemento consustanziale alla configurazione del rapporto tra politiche finanziarie, espresse nella redazione del bilancio in senso stretto, e loro attuazione. L'indefettibilità della sua redazione non lede certamente l'autonomia dell'ente locale, ed in particolare quella organizzativa, perché il PEG è costruito "a matrice" sull'organizzazione dell'ente senza creare alcuna preclusione o predefinizione dei moduli operativi che l'ente stesso, nella sua autonomia, può darsi. La ratio della diversa e più rigorosa delimitazione demografica dell'esenzione da parte della norma statale, rispetto a quella provinciale impugnata, trova ragione nelle specifiche dimensioni amministrative dei destinatari della facoltà, di regola caratterizzate da una dotazione burocratica talmente limitata da rendere sostanzialmente irrilevante la scansione analitica degli obiettivi in relazione alle singole competenze ed alle conseguenti responsabilità gestorie. E tale situazione dimensionale non è certo diversa con riguardo agli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
22/12/2015
n. 17
art. 14
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 169
decreto legislativo 23/06/2011
n. 118
art. 74
co. 1 n. 18)
decreto legislativo 10/08/2014
n. 126
art. 1
co. 1 lett. aa)