Sentenza 80/2017 (ECLI:IT:COST:2017:80)
Massima numero 41283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Presentazione dello schema di bilancio finanziario e del documento unico di programmazione nonché deliberazione del bilancio di previsione - Possibilità di prevedere termini diversi rispetto a quelli stabiliti dal d.lgs. n. 118 del 2011 - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Presentazione dello schema di bilancio finanziario e del documento unico di programmazione nonché deliberazione del bilancio di previsione - Possibilità di prevedere termini diversi rispetto a quelli stabiliti dal d.lgs. n. 118 del 2011 - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 174 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma l, n. 22), del d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 15, commi 1 e 3, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, nella parte in cui prevede per la presentazione dello schema di bilancio finanziario e del documento unico di programmazione, nonché per la deliberazione del bilancio di previsione, [la possibilità di] termini diversi da quelli stabiliti dal d.lgs. n. 118 del 2011. La normativa impugnata dal Governo ammette (al comma 1) la presentazione dello schema di bilancio di previsione e del documento unico di programmazione entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità dell'ente locale altoatesino, anziché entro il termine del 15 novembre di ogni anno, fissato dal menzionato art. 174, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (come modificato dal d.lgs. n. 118 del 2011 e dal d.lgs. n. 126 del 2014), e (al comma 3) la possibilità di derogare al termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione, fissato dall'art. 174, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, attraverso un diverso termine stabilito mediante accordi ai sensi dell'art. 81 del d.P.R. n. 670 del 1972 e dell'art. 18 del d.lgs. n. 268 del 1992. Tali difformità non costituiscono uno scostamento meramente formale, poiché la normativa interposta, per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti, è servente al coordinamento della finanza pubblica.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 174 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma l, n. 22), del d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 15, commi 1 e 3, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, nella parte in cui prevede per la presentazione dello schema di bilancio finanziario e del documento unico di programmazione, nonché per la deliberazione del bilancio di previsione, [la possibilità di] termini diversi da quelli stabiliti dal d.lgs. n. 118 del 2011. La normativa impugnata dal Governo ammette (al comma 1) la presentazione dello schema di bilancio di previsione e del documento unico di programmazione entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità dell'ente locale altoatesino, anziché entro il termine del 15 novembre di ogni anno, fissato dal menzionato art. 174, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (come modificato dal d.lgs. n. 118 del 2011 e dal d.lgs. n. 126 del 2014), e (al comma 3) la possibilità di derogare al termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione, fissato dall'art. 174, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, attraverso un diverso termine stabilito mediante accordi ai sensi dell'art. 81 del d.P.R. n. 670 del 1972 e dell'art. 18 del d.lgs. n. 268 del 1992. Tali difformità non costituiscono uno scostamento meramente formale, poiché la normativa interposta, per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti, è servente al coordinamento della finanza pubblica.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
22/12/2015
n. 17
art. 15
co. 1
legge provincia Bolzano
22/12/2015
n. 17
art. 15
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 174
decreto legislativo 23/06/2011
n. 118
art. 74
co. 1 n. 22)