Sentenza 80/2017 (ECLI:IT:COST:2017:80)
Massima numero 41285
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Autorizzazione dell'esercizio provvisorio mediante accordo tra il Presidente della Provincia ed una rappresentanza del Comune - Contrasto con la disciplina statale di riferimento e conseguente violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Autorizzazione dell'esercizio provvisorio mediante accordo tra il Presidente della Provincia ed una rappresentanza del Comune - Contrasto con la disciplina statale di riferimento e conseguente violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 163 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma l, n. 12), del d.lgs. n. 118 del 2011, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del d.lgs. n. 126 del 2014 - l'art. 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015. La disposizione impugnata dal Governo, prevedendo che per gli enti locali altoatesini l'esercizio provvisorio è autorizzato con accordo tra il Presidente della Provincia ed una rappresentanza del Comune, introduce una non consentita deroga alla normativa statale, secondo la quale l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno. Tale scostamento non è meramente formale, poiché la norma interposta, per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti, è servente al coordinamento della finanza pubblica.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 163 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma l, n. 12), del d.lgs. n. 118 del 2011, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del d.lgs. n. 126 del 2014 - l'art. 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015. La disposizione impugnata dal Governo, prevedendo che per gli enti locali altoatesini l'esercizio provvisorio è autorizzato con accordo tra il Presidente della Provincia ed una rappresentanza del Comune, introduce una non consentita deroga alla normativa statale, secondo la quale l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno. Tale scostamento non è meramente formale, poiché la norma interposta, per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti, è servente al coordinamento della finanza pubblica.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
22/12/2015
n. 17
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 163
decreto legislativo 23/06/2011
n. 118
art. 74
co. 1 n. 12)
decreto legislativo 10/08/2014
n. 126
art. 1
co. 1 lett. aa)