Acque - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Sbarramenti idrici di competenza regionale privi di autorizzazione o realizzati in difformità - Proroga, dal 2018 al 2024, del termine di presentazione della domanda di autorizzazione alla prosecuzione del loro esercizio - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché delle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 005001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nonché agli artt. 3, primo comma, lett. d), e 4, primo comma, lett. c), statuto reg. Sardegna, dell’art. 91, commi 1 e 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che ha prorogato al 30 settembre 2024 il termine per presentare l’istanza diretta a ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio degli sbarramenti esistenti (realizzati regolarmente, ovvero in assenza di titolo o in difformità dai progetti approvati), modificandone anche la relativa procedura autorizzatoria e il regime sanzionatorio. Quanto alle opere regolarmente realizzate, manca il presupposto da cui muove la censura, vale a dire l’eventuale sussistenza di un abuso paesaggistico soggetto a regolarizzazione. Quanto agli sbarramenti realizzati in assenza delle approvazioni richieste, ovvero in difformità dai progetti approvati, la disciplina regionale impugnata è conforme alla norma interposta di cui all’art. 167 cod. beni culturali poiché, in aderenza all’art. 26 dell’Allegato A allo stesso codice, l’approvazione in sanatoria non consente comunque una regolarizzazione delle opere sotto il profilo paesaggistico. Né vale l’invocazione della questione decisa con la sentenza n. 201 del 2021 (che ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020): la disposizione allora impugnata consentiva, in relazione agli sbarramenti idrici di competenza regionale, la regolarizzazione delle opere non denunciate o realizzate in difformità dai progetti, mentre quella qui esaminata non è, invece, rimasta silente sui profili paesaggistici, in quanto, richiamando la clausola di cui all’art. 26, comma 6, del citato Allegato A, ha escluso la possibilità di derogare alla normativa statale, così rispettando i limiti delle competenze legislative attribuite alla Regione dallo statuto speciale.