Sentenza 80/2017 (ECLI:IT:COST:2017:80)
Massima numero 41287
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Disciplina delle funzioni dei revisori dei conti - Attribuzione di compiti di vigilanza sugli inventari e sui contratti collettivi non contemplati dalla normativa statale di riferimento - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Disciplina delle funzioni dei revisori dei conti - Attribuzione di compiti di vigilanza sugli inventari e sui contratti collettivi non contemplati dalla normativa statale di riferimento - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e in relazione all'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma l, n. 61), del d.lgs. n. 118 del 2011 - dell'art. 66 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, nella parte in cui include tra le funzioni dei revisori dei conti i compiti di vigilanza sugli inventari (comma l, lettera c) e sui contratti collettivi (lettera g), non contemplati dalla evocata norma interposta. La vigilanza sulla corretta compilazione degli inventari e quella sulla corrispondenza della spesa del personale ai contratti collettivi è un sindacato ascrivibile alla categoria dei controlli interni di legittimità-regolarità ed alla funzione di revisione contabile; in tale prospettiva funzionale, le attribuzioni richiamate nella norma impugnata in aggiunta a quelle previste dall'art. 239 del t.u. enti locali fanno ontologicamente parte della revisione contabile, così come delineata dai principi specifici della materia, contenuti nel d.lgs. n. 286 del 1999, e da quelli corrispondenti vigenti in ambito civilistico.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e in relazione all'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma l, n. 61), del d.lgs. n. 118 del 2011 - dell'art. 66 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, nella parte in cui include tra le funzioni dei revisori dei conti i compiti di vigilanza sugli inventari (comma l, lettera c) e sui contratti collettivi (lettera g), non contemplati dalla evocata norma interposta. La vigilanza sulla corretta compilazione degli inventari e quella sulla corrispondenza della spesa del personale ai contratti collettivi è un sindacato ascrivibile alla categoria dei controlli interni di legittimità-regolarità ed alla funzione di revisione contabile; in tale prospettiva funzionale, le attribuzioni richiamate nella norma impugnata in aggiunta a quelle previste dall'art. 239 del t.u. enti locali fanno ontologicamente parte della revisione contabile, così come delineata dai principi specifici della materia, contenuti nel d.lgs. n. 286 del 1999, e da quelli corrispondenti vigenti in ambito civilistico.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
22/12/2015
n. 17
art. 66
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 239
decreto legislativo 23/06/2011
n. 118
art. 74
co. 1 n. 61