Sentenza 80/2017 (ECLI:IT:COST:2017:80)
Massima numero 41288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Disciplina delle funzioni dei revisori dei conti - Omessa indicazione del compito di esprimere i pareri obbligatori previsti dalla normativa statale di riferimento - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Disciplina delle funzioni dei revisori dei conti - Omessa indicazione del compito di esprimere i pareri obbligatori previsti dalla normativa statale di riferimento - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e in relazione all'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma l, n. 61), del d.lgs. n. 118 del 2011 - dell'art. 66 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, nella parte in cui, in asserita difformità dall'evocata norma interposta, non prevede tra le funzioni del revisore dei conti il compito di esprimere pareri obbligatori sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria, sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni, sulle proposte di ricorso all'indebitamento, sulle proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, e sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali. Detti adempimenti sono in astratto ricompresi nella norma provinciale, poiché rientrano tutti nel concetto di "vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione", indicato al comma 1, lett. c), dell'impugnato art. 66. Infatti, la funzione consultiva dei revisori dei conti - non vincolante, ma obbligatoria (come prescritto sia dalla disposizione impugnata, sia da quella interposta) - inerisce in modo pregnante all'obiettivo di avvertire e salvaguardare gli organi preposti dal rischio di adottare eventuali decisioni non conformi a legge su tutte le questioni che hanno un impatto sulla gestione del bilancio, ivi comprese la programmazione economico-finanziaria, la gestione dei servizi, la costituzione o la partecipazione ad organismi esterni, il ricorso all'indebitamento, l'utilizzo di strumenti di finanza innovativa, l'adozione del regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e l'applicazione dei tributi locali.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e in relazione all'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma l, n. 61), del d.lgs. n. 118 del 2011 - dell'art. 66 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, nella parte in cui, in asserita difformità dall'evocata norma interposta, non prevede tra le funzioni del revisore dei conti il compito di esprimere pareri obbligatori sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria, sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni, sulle proposte di ricorso all'indebitamento, sulle proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, e sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali. Detti adempimenti sono in astratto ricompresi nella norma provinciale, poiché rientrano tutti nel concetto di "vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione", indicato al comma 1, lett. c), dell'impugnato art. 66. Infatti, la funzione consultiva dei revisori dei conti - non vincolante, ma obbligatoria (come prescritto sia dalla disposizione impugnata, sia da quella interposta) - inerisce in modo pregnante all'obiettivo di avvertire e salvaguardare gli organi preposti dal rischio di adottare eventuali decisioni non conformi a legge su tutte le questioni che hanno un impatto sulla gestione del bilancio, ivi comprese la programmazione economico-finanziaria, la gestione dei servizi, la costituzione o la partecipazione ad organismi esterni, il ricorso all'indebitamento, l'utilizzo di strumenti di finanza innovativa, l'adozione del regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e l'applicazione dei tributi locali.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
22/12/2015
n. 17
art. 66
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 239
decreto legislativo 23/06/2011
n. 118
art. 74
co. 1 n. 61