Oggetto del giudizio - Trasferimento della questione di legittimità costituzionale in via principale - Ius superveniens sostanzialmente riproduttivo di alcune delle disposizioni impugnate e radicalmente innovativo del contenuto di altre - Trasferibilità delle sole questioni aventi ad oggetto le prime.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Governo avverso la legge prov. di Bolzano n. 17 del 2015, abrogata nelle more del giudizio, le questioni aventi ad oggetto gli artt. 2, 4, commi 1 e 4, 8, 14, comma 3, 17 e 37, comma 1, di tale legge vanno trasferite anche sugli artt. 1, commi 2 e 3, 3, 4, comma 1, e 8, comma 1, della sopravvenuta legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, che pedissequamente o sostanzialmente riproducono il contenuto delle norme precedenti. Al contrario, gli artt. 5, 6, 7, 14, 28 e 32 della stessa legge prov. Bolzano n. 25 del 2016 presentano un contenuto radicalmente innovativo rispetto alle norme della legge provinciale n. 17 del 2015 impugnate dal Governo, di talché un loro esame supplirebbe impropriamente all'onere di impugnazione. (Precedente citato: sentenza n. 300 del 2012).
Per costante giurisprudenza, in caso di ius superveniens la questione di legittimità costituzionale in via principale può essere trasferita sul nuovo testo della norma impugnata a condizione che quest'ultimo non appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, che le modifiche siano marginali o comunque non abbiano alterato la portata precettiva della norma impugnata, e che non siano satisfattive rispetto alle censure proposte. Ove le modifiche introdotte incidano in maniera sostanziale sulla disciplina oggetto di impugnativa, il trasferimento della questione, lungi dal garantire il principio di effettività della tutela delle parti nel giudizio in via di azione, supplirebbe impropriamente all'onere di impugnazione. In definitiva, se dalla disposizione legislativa sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, la questione - in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione - deve intendersi trasferita sulla nuova norma. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 40 del 2016, n. 155 del 2015, n. 77 del 2015, n. 46 del 2015, n. 219 del 2013, n. 178 del 2013, n. 300 del 2012, n. 193 del 2012, n. 30 del 2012, n. 326 del 2010, n. 162 del 2007 e n. 137 del 2004).