Sentenza 80/2017 (ECLI:IT:COST:2017:80)
Massima numero 41291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  07/02/2017;  Decisione del  07/02/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  41270  41271  41272  41273  41274  41275  41276  41277  41278  41279  41280  41281  41282  41283  41284  41285  41286  41287  41288  41289  41292


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Disposizioni sopravvenute riguardanti la disciplina da osservare, i limiti ai regolamenti contabili degli enti locali, il termine per la presentazione del documento unico di programmazione, le modalità di autorizzazione dell'esercizio provvisorio, l'esenzione dall'obbligo di redazione del piano esecutivo di gestione (PEG) per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio - Sostanziale riproduzione di norme anteriori ritenute incostituzionali - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale.

Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., gli artt. 1, commi 2 e 3, 3, 4, comma 1, e 8, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016. I commi 2 e 3 dell'art. 1 - che riproducono sostanzialmente il contenuto degli artt. 2 e 4, commi 1 e 4, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015 - risultano, al pari di questi, in contrasto con l'art. 1, comma 1, e con l'art. 74, comma 1, n. 6), lett. a), del d.lgs. n. 118 del 2011, e invadono la competenza esclusiva dello Stato nella determinazione dei criteri di armonizzazione dei bilanci degli enti locali provinciali, delle relative eccezioni nonché dei criteri di definizione degli enti interessati ad attuare i principi dell'armonizzazione. L'art. 3 della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016 - che riproduce pedissequamente il contenuto degli artt. 8 e 17 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015 - detta, al pari di questi, tempi e modalità difformi da quanto statuito rispettivamente nell'allegato n. 4/1, n. 9.3, terzo comma, del d.lgs. n. 118 del 2011 e nell'art. 74, comma 1, n. 22), lett. c), del medesimo d.lgs. (aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa, del d.lgs. n. 126 del 2014). L'art. 4, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016 - che riproduce specularmente la formulazione dell'art. 14, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015 - esclude, al pari di questo, l'obbligo di redigere il piano esecutivo di gestione (PEG) per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in difformità dalla soglia demografica (di 5.000 abitanti) prevista dall'art. 169, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 18), del d.lgs. n. 118 del 2011 (aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa, del d.lgs. n. 126 del 2014). L'art. 8, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, che, in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio, riproduce specularmente l'art. 37, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, risulta, al pari di questo, difforme dagli artt. 151 e 162 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificati dall'art. 74, comma 1, nn. 5) e 11), del d.lgs. n. 118 del 2011.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Bolzano  12/12/2016  n. 25  art. 1  co. 2

legge della Provincia autonoma di Bolzano  12/12/2016  n. 25  art. 1  co. 3

legge della Provincia autonoma di Bolzano  12/12/2016  n. 25  art. 3  co. 

legge della Provincia autonoma di Bolzano  12/12/2016  n. 25  art. 4  co. 1

legge della Provincia autonoma di Bolzano  12/12/2016  n. 25  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte