Sentenza 80/2017 (ECLI:IT:COST:2017:80)
Massima numero 41292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Controlli sulla legittimità e regolarità della gestione economico-finanziaria degli enti locali - Controlli spettanti, in ambito provinciale, alla Provincia autonoma di Bolzano - Impossibilità di assimilazione ai controlli esercitati dalla Corte dei conti e di attrazione di questi ultimi nella sfera delle attribuzioni provinciali.
Bilancio e contabilità pubblica - Controlli sulla legittimità e regolarità della gestione economico-finanziaria degli enti locali - Controlli spettanti, in ambito provinciale, alla Provincia autonoma di Bolzano - Impossibilità di assimilazione ai controlli esercitati dalla Corte dei conti e di attrazione di questi ultimi nella sfera delle attribuzioni provinciali.
Testo
Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la Provincia autonoma di Bolzano non può sottrarre alla Corte dei conti ed attrarre nella sfera delle proprie attribuzioni le funzioni di controllo della Corte dei conti nei confronti degli enti locali altoatesini, poiché il controllo sulla legalità e sulla regolarità della gestione economico-finanziaria degli enti locali - attribuito dagli artt. 148 e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 alla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico - è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano il rispetto dei limiti e degli equilibri complessivi della finanza pubblica, funzionali al rispetto degli obblighi comunitari, e non può quindi essere in alcun modo assimilato o surrogato da forme di controllo interno sulla gestione delle risorse finanziarie esercitate da un singolo ente territoriale, ancorché a statuto speciale, che non ne potrebbe assicurare la conformità ai canoni nazionali, la neutralità, l'imparzialità e l'indipendenza con riguardo agli interessi generali della finanza pubblica coinvolti. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2014 e n. 60 del 2013).
Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la Provincia autonoma di Bolzano non può sottrarre alla Corte dei conti ed attrarre nella sfera delle proprie attribuzioni le funzioni di controllo della Corte dei conti nei confronti degli enti locali altoatesini, poiché il controllo sulla legalità e sulla regolarità della gestione economico-finanziaria degli enti locali - attribuito dagli artt. 148 e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 alla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico - è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano il rispetto dei limiti e degli equilibri complessivi della finanza pubblica, funzionali al rispetto degli obblighi comunitari, e non può quindi essere in alcun modo assimilato o surrogato da forme di controllo interno sulla gestione delle risorse finanziarie esercitate da un singolo ente territoriale, ancorché a statuto speciale, che non ne potrebbe assicurare la conformità ai canoni nazionali, la neutralità, l'imparzialità e l'indipendenza con riguardo agli interessi generali della finanza pubblica coinvolti. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2014 e n. 60 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 148
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 148 bis