Sentenza 81/2017 (ECLI:IT:COST:2017:81)
Massima numero 39513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  21/03/2017;  Decisione del  21/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39514  39515  39516  39517  39518  39519  39520  39521


Titolo
Ricorso in via principale - Argomenti a sostegno delle censure proposte - Valutazione della loro congruità e correttezza - Attinenza al merito e non all'ammissibilità - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2016, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione resistente per asserito difetto di chiarezza e pretestuosità delle censure formulate dal Governo. Il ricorso governativo soddisfa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale, mentre le contestazioni in ordine alla congruità e correttezza degli argomenti addotti a conforto dell'impugnazione ineriscono alla fondatezza e non all'ammissibilità della questione.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della stessa, e deve contenere una sia pure sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. (Precedenti citati: sentenze n. 282 del 2016, n. 273 del 2016 e n. 265 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  23/02/2016  n. 7  art. 12  co. 1

legge della Regione Veneto  23/02/2016  n. 7  art. 12  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte