Ricorso in via principale - Argomenti a sostegno delle censure proposte - Valutazione della loro congruità e correttezza - Attinenza al merito e non all'ammissibilità - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2016, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione resistente per asserito difetto di chiarezza e pretestuosità delle censure formulate dal Governo. Il ricorso governativo soddisfa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale, mentre le contestazioni in ordine alla congruità e correttezza degli argomenti addotti a conforto dell'impugnazione ineriscono alla fondatezza e non all'ammissibilità della questione.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della stessa, e deve contenere una sia pure sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. (Precedenti citati: sentenze n. 282 del 2016, n. 273 del 2016 e n. 265 del 2016).