Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni di costituzionalità proposte dal Governo - Censure relative al riparto di competenze legislative tra Stato e Regione - Pregiudizialità logico-giuridica e conseguente esame preliminare rispetto alle censure riguardanti il contenuto della disciplina regionale impugnata.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2016, devono essere esaminate in via preliminare le censure promosse dal Governo per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. h ed l, Cost.), in quanto pregiudiziali rispetto a quelle (riferite all'art. 3 Cost.) che investono il contenuto della norma regionale impugnata.
Le censure proposte dal Governo per violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione hanno carattere pregiudiziale, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle (riferite a parametri non compresi nel Titolo V della Parte II della Costituzione) che investono il contenuto della scelta operata con la norma regionale impugnata.