Sentenza 81/2017 (ECLI:IT:COST:2017:81)
Massima numero 39514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  21/03/2017;  Decisione del  21/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39513  39515  39516  39517  39518  39519  39520  39521


Titolo
Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni di costituzionalità proposte dal Governo - Censure relative al riparto di competenze legislative tra Stato e Regione - Pregiudizialità logico-giuridica e conseguente esame preliminare rispetto alle censure riguardanti il contenuto della disciplina regionale impugnata.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2016, devono essere esaminate in via preliminare le censure promosse dal Governo per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. h ed l, Cost.), in quanto pregiudiziali rispetto a quelle (riferite all'art. 3 Cost.) che investono il contenuto della norma regionale impugnata.

Le censure proposte dal Governo per violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione hanno carattere pregiudiziale, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle (riferite a parametri non compresi nel Titolo V della Parte II della Costituzione) che investono il contenuto della scelta operata con la norma regionale impugnata.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  23/02/2016  n. 7  art. 12  co. 1

legge della Regione Veneto  23/02/2016  n. 7  art. 12  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte