Sentenza 81/2017 (ECLI:IT:COST:2017:81)
Massima numero 39516
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  21/03/2017;  Decisione del  21/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39513  39514  39515  39517  39518  39519  39520  39521


Titolo
Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Determinazione da parte della Corte costituzionale per economia di giudizio.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2016, promosso dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ("ordine pubblico e sicurezza") ed l ("giurisdizione e norme processuali" e "ordinamento penale"), Cost., deve essere esaminata, per economia di giudizio, anzitutto la censura di violazione della competenza esclusiva statale [in materia di "giurisdizione e norme processuali"] di cui alla lett. l).

Spetta alla Corte costituzionale decidere (anche per economia di giudizio) l'ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le altre. (Precedente citato: sentenza n. 98 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  23/02/2016  n. 7  art. 12  co. 1

legge della Regione Veneto  23/02/2016  n. 7  art. 12  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte