Parlamento - Immunità parlamentari - Guarentigia dell'organo di appartenenza, e solo indirettamente dei parlamentari - Necessità di salvaguardare diversi valori in bilanciamento, quali l'autonomia e la libertà del Parlamento, l'indipedenza e la terzietà del giudice, l'uguaglianza dei cittadini, il diritto di critica e la dignità della persona - Legittimità delle espressioni parlamentari c.d. extra moenia - Limiti - Espressione dell'esercizio dell'attività politica in rappresentanza degli interessi della Nazione - Affidamento a indici rivelatori (nel caso di specie: spettanza alla Camera dei deputati di dichiarare che le opinioni extra moenia espresse da Carlo Fidanza, all'epoca dei fatti deputato, nei confronti di Santeria Social Club, da cui è derivato un procedimento penale a suo carico, sono insindacabili stante la loro connessione con l'esercizio della funzione parlamentare e la non violazione della dignità dei terzi). (Classif. 172005).
Le immunità parlamentari sottraggono il parlamentare a limitazioni o ad ostacoli nell’esplicazione della sua funzione provenienti da poteri che non facciano capo alla Camera cui appartiene, e che potrebbero assumere il carattere di interferenza nello svolgimento della funzione delle Assemblee parlamentari. Storicamente sorte per preservare i parlamenti da indebite intromissioni del potere giudiziario condizionato dal potere esecutivo, nell’attuale sistema costituzionale – in cui invece è assicurata l’indipendenza dell’ordine giudiziario – esse sono strutturate in modo da definire un equilibrio razionale e misurato tra le istanze dello Stato di diritto, che tendono ad esaltare i valori connessi all’esercizio della giurisdizione (universalità della legge, legalità, rimozione di ogni privilegio, obbligatorietà dell’azione penale, diritto di difesa in giudizio, ecc.) e la salvaguardia di ambiti di autonomia parlamentare sottratti al diritto comune, che valgono a conservare alla rappresentanza politica un suo indefettibile spazio di libertà. (Precedenti: S. 379/1996 - mass. 22938; S. 9/1970 - mass. 4818).
Attraverso le immunità parlamentari la Costituzione tutela non i diritti del singolo deputato o senatore, ma la libertà della funzione che il soggetto esercita, poiché esse sono volte primariamente alla protezione dell’autonomia e dell’indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri e solo strumentalmente sono destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione. (Precedenti: S. 170/2023 - mass. 45717; S. 157/2023 - mass. 45658; S. 38/2019 - mass. 42192).
La complessiva architettura istituzionale derivante dal sistema delle immunità parlamentari, ispirata ai princìpi della divisione dei poteri e del loro equilibrio, può determinare un antagonismo tra i due valori in bilanciamento: la libertà politica del Parlamento e l’autonomia delle funzioni delle Camere, da un lato; l’indipendenza e la terzietà del giudice, funzionali a garantire il principio d’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e la difesa dei loro diritti e interessi, dall’altro. Antagonismo che, nel determinare una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione che sta all’origine dello Stato di diritto, deve trovare un punto d’equilibrio in concreto – la cui individuazione è particolarmente problematica – per opera delle Camere e dell’ordine giudiziario, ferma restando la possibilità, per il potere che ritenga lese le proprie attribuzioni, di sollevare conflitto dinanzi alla Corte costituzionale. È d’altra parte pure evidente che l’insindacabilità delle opinioni rende particolarmente problematica, in concreto, l'individuazione del punto di equilibrio tra gli antagonisti valori di cui si è detto, poiché in tali casi alcuni beni morali della persona, che è la Costituzione stessa a qualificare inviolabili (onore, reputazione, pari dignità), vengono a collidere con l’insindacabilità dell’opinione espressa dal parlamentare, che è momento insopprimibile (e, ben può dirsi, anch’esso inviolabile), della libertà della funzione. (Precedenti: S. 262/2009 - mass. 33996; S. 24/2004 - mass. 28334; S. 1150/1988 - mass. 13290).
L’art. 68, primo comma, Cost. ha lo scopo di rendere pienamente libere le discussioni che si svolgono nelle Camere, per il soddisfacimento del superiore interesse pubblico connessovi. Ciò al fine di garantire alle stesse Camere che i parlamentari possano esercitare nel modo più libero le loro funzioni, senza i limiti derivanti dal timore di possibili provvedimenti sanzionatori a loro carico. La c.d. insindacabilità protegge, così, il “cuore” del mandato parlamentare, il cui svolgimento deve essere libero da condizionamenti per consentire, come delineata dall’art. 67 Cost., una libera rappresentanza, non di interessi di parte o di partito, ma della Nazione. (Precedente: S. 46/2008 - mass. 32149).
L’art. 21 Cost. e l’art. 68, primo comma, Cost. hanno diversa ampiezza, quanto a campo d’applicazione. La libertà di manifestazione del pensiero – coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione e, proprio in quanto tale, pietra angolare dell’ordine democratico, anche perché garantisce a tutti l’esercizio del diritto alla critica politica – trova nella reputazione della persona, diritto inviolabile ai sensi dell’art. 2 Cost., un limite al suo legittimo esercizio, che l’ordinamento è chiamato a tutelare con strumenti idonei, necessari e proporzionati. L’insindacabilità delle opinioni esclude invece la responsabilità giuridica del parlamentare indipendentemente da ogni considerazione o valutazione circa l’incidenza che dette opinioni possano avere sulla reputazione di terzi: ciò, appunto, al fine di salvaguardare al massimo grado l’autonomia delle funzioni parlamentari come area di libertà politica delle Assemblee rappresentative, che potrebbe altrimenti essere condizionata dal timore di un sindacato su opinioni espresse da un parlamentare nello svolgimento del suo mandato. (Precedenti: S.150/2021 - mass. 44044; S. 84/1969 - mass. 3279; S. 11/1968 - mass. 2750).
Nel delineare l’immunità parlamentare, l’art. 68, primo comma, Cost. non adotta un criterio spaziale, prediligendo, invece, un criterio funzionale in base al quale l’insindacabilità non è limitata alle opinioni espresse all’interno delle Camere. Non solo le opinioni espresse all’interno di organi parlamentari o paraparlamentari, dunque, possono considerarsi funzionali; il che, del pari, non significa che qualsiasi opinione espressa da un parlamentare sia, per ciò solo, sottratta alla responsabilità giuridica: è pur sempre necessario che le opinioni espresse siano caratterizzate dalla esistenza di un nesso stretto con l’esercizio delle funzioni, da individuare attraverso criteri (o indici rivelatori) più complessi rispetto a quello della mera “localizzazione” dell’atto. Se, dunque, è pacifico che costituiscono opinioni espresse nell’esercizio della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell’assemblea – e per i quali i regolamenti parlamentari attribuiscono al Presidente d’Assemblea poteri diretti anche a evitare che, per mezzo di atti tipici, si abusi dell’immunità – per quel che concerne le opinioni espresse extra moenia, deve innanzitutto escludersi che rientrino nell’ambito dell’art. 68, primo comma, Cost. gli insulti, le minacce e più in generale i meri comportamenti materiali, l’attestazione di una circostanza di fatto idonea a integrare un reato, nonché la consapevole affermazione di fatti oggettivamente falsi lesivi della reputazione altrui. L’insindacabilità, infatti, tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promovimento e alla qualità del dibattito pubblico, non certo al suo scadimento. Indici rivelatori – comunque non elementi costitutivi – dell’esistenza del nesso funzionale sono la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nell’esercizio di attività parlamentare tipica e la sostanziale contestualità temporale fra tale ultima attività e l’attività esterna. (Precedenti: S. 218/2023 - mass. 45898; S. 241/2022 - mass. 45185; S. 150/2021 - mass. 44041; S. 59/2018 - mass. 39945; S. 133/2018 - mass. 41360; S. 144/2015 - mass. 38478; S. 115/2014 - mass. 37914; S. 388/2007 - mass. 31833; S. 137/2001 - mass. 26216; S. 321/2000 - mass. 25592; S. 320/2000 - mass. 25587; S. 11/2000 - mass. 25128; S. 10/2000 - mass. 25126).
Possono considerarsi entro il perimetro di applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. non tutte le opinioni politiche che il parlamentare esprima, al pari di quelle che può esprimere ogni cittadino e che trovano tutela e limiti nell’art. 21 Cost., ma quelle opinioni che, iscrivendosi in un contesto politico, siano funzionali all’esercizio dell’attività parlamentare. Deve trattarsi, dunque, di opinioni che incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare, nell’esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all’art. 67 Cost., una mediazione tra gli stessi rispondente all’interesse generale; e ciò tanto più quando l’opinione è espressa per mezzo dei moderni mezzi di comunicazione – quali testate giornalistiche online o social media – che la rendono agevolmente reperibile e oggetto di ulteriore diffusione. (Precedente: S. 150/2021 - mass. 44041).
(Nel caso di specie, spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Carlo Fidanza su Facebook il 2 dicembre 2018, per le quali pende il procedimento penale davanti al Tribunale di Milano, in composizione monocratica, sez. settima penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La Camera dei deputati, infatti, ha correttamente valutato che le dichiarazioni dell’allora deputato Fidanza sono state espresse nell’esercizio della funzione parlamentare. Deve considerarsi, innanzitutto, che le parole adoperate nel video poi pubblicato su un social media, per quanto aspre, costituiscono una dura valutazione di un fatto – lo svolgimento di una specifica mostra presso locali dati in concessione da un comune, peraltro nel collegio di elezione – che non si risolve in una mera denuncia o critica politica, ma è funzionale a farsi portatrice, nella sua prospettiva, di interessi generali: ne è riprova l’intenzione manifestata di continuare a interessarsi dei temi che egli ha ritenuto sottesi alla vicenda concreta. Le affermazioni per cui è sorto il conflitto, pertanto, non solo sono qualificabili come opinioni, ma devono ritenersi espresse nell’esercizio della funzione parlamentare. D’altronde, a rilevare l’esistenza del nesso funzionale sta l’atto di sindacato ispettivo, quale l’interrogazione a risposta scritta n. 4-01794 cui ha fatto riferimento la Giunta per le autorizzazioni nella relazione approvata con la deliberazione della Camera dei deputati impugnata nell’odierno conflitto. Essa, infatti, risale al 5 dicembre 2018, a fronte di affermazioni extra moenia che risultano essere state rese appena due giorni prima: si tratta di un arco temporale particolarmente compresso, il cui sviluppo si chiude quasi tre mesi prima che venga presentata la querela per diffamazione. D’altro canto, una rigida applicazione dell’indice del legame temporale in termini di mera divulgazione di un atto, necessariamente esistente e antecedente, trasformerebbe il requisito del nesso funzionale in una sorta di nesso cronologico che non è idoneo, nella sua rigidità, a qualificare “l’esercizio delle funzioni”. V’è da rilevare, inoltre, che il tenore stesso delle opinioni espresse extra moenia – laddove, in particolare, viene manifestata l’intenzione di continuare a occuparsi dei temi ritenuti sottesi alla vicenda concreta – preannunciava, o comunque sia rendeva in concreto prevedibile, l’esercizio dell’attività parlamentare tipica. Deve essere riscontrata, poi, la sostanziale corrispondenza di significato, al di là delle formule letterali usate, tra le opinioni espresse nel video sul social media e il contenuto dell’interrogazione a risposta scritta). (Precedenti: S. 218/2023 - mass. 45898; S. 241/2022 - mass. 45185; S. 133/2018 - mass. 41360; S. 144/2015 - mass. 38478; S. 305/2013 - mass. 37539; S. 205/2012 - mass. 36563; S. 98/2011 - mass. 35512; S. 97/2008 - mass. 32268; S. 335/2006 - mass. 30709; S. 258/2006 - mass. 30569; S. 221/2006 - mass. 30466; S. 223/2005 - mass. 29440; S. 276/2001 - mass. 26460).