Sentenza 81/2017 (ECLI:IT:COST:2017:81)
Massima numero 39517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
21/03/2017; Decisione del
21/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Veneto - Istituzione del "Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità" - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e norme processuali - Illegittimità costituzionale.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Veneto - Istituzione del "Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità" - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e norme processuali - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2016, che istituisce il "Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità", destinato ad assicurare il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano stati accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta. Lungi dal prevedere una misura riconducibile alle attribuzioni della Regione, la disposizione impugnata dal Governo interviene sulla disciplina del patrocinio nel processo penale e del diritto di difesa (anche dei non abbienti), incidendo sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di "giurisdizione e norme processuali". (Precedenti citati: sentenza n. 299 del 2010, dichiarativa dell'incostituzionalità di norma della Regione Puglia che prevedeva un sostegno economico per garantire la tutela legale e l'effettività del diritto di difesa degli immigrati presenti sul territorio regionale; sentenza n. 237 del 2015, sull'inerenza del patrocinio a spese dello Stato, già gratuito patrocinio, alla disciplina del processo).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2016, che istituisce il "Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità", destinato ad assicurare il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano stati accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta. Lungi dal prevedere una misura riconducibile alle attribuzioni della Regione, la disposizione impugnata dal Governo interviene sulla disciplina del patrocinio nel processo penale e del diritto di difesa (anche dei non abbienti), incidendo sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di "giurisdizione e norme processuali". (Precedenti citati: sentenza n. 299 del 2010, dichiarativa dell'incostituzionalità di norma della Regione Puglia che prevedeva un sostegno economico per garantire la tutela legale e l'effettività del diritto di difesa degli immigrati presenti sul territorio regionale; sentenza n. 237 del 2015, sull'inerenza del patrocinio a spese dello Stato, già gratuito patrocinio, alla disciplina del processo).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
23/02/2016
n. 7
art. 12
co. 1
legge della Regione Veneto
23/02/2016
n. 7
art. 12
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte