Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Veneto - Istituzione del "Fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle polizie locali e delle forze dell'ordine" - Violazione della competenza esclusiva statale nelle materie "ordinamento civile" e "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato" - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g) ed l), Cost. - l'art. 12, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 7 del 2016, che istituisce un fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine operanti sul territorio regionale, destinato alla stipula di convenzioni volte a garantire il "patrocinio legale gratuito" a favore degli addetti che risultino destinatari di procedimenti legali per scelte intraprese durante le azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni, nonché l'anticipo delle spese mediche e il ristoro di quote non rimborsate da assicurazioni o risarcimenti per le cure effettuate presso il sistema sanitario regionale dagli addetti che siano rimasti feriti sul campo durante le predette azioni. La disposizione censurata dal Governo interviene su profili inerenti al rapporto di lavoro privatizzato del personale della polizia locale, disciplinato dalla contrattazione collettiva, e al rapporto di lavoro di diritto pubblico del personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed alla Polizia penitenziaria, posto alle dipendenze dello Stato e disciplinato da norme legislative, e pertanto - nella parte concernente gli addetti delle Polizie locali - viola la competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile", mentre - nella parte riguardante gli addetti delle Forze dell'ordine - invade la competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato", oltre che quella in materia di "ordinamento civile". Né rileva la previsione dell'utilizzazione del fondo mediante la stipula di apposite convenzioni, poiché l'ipotetica, eventuale (e non precisata) collaborazione con gli organi statali appare disciplinata unilateralmente, così da risultare comunque lesiva delle competenze statali. (Precedenti citati: sentenza n. 19 del 2013, sulle indennità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; sentenze n. 114 del 2009 e n. 10 del 2008, sul divieto alle Regioni di disciplinare unilateralmente forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato).
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la regolamentazione dello stesso concerne una materia attinente all'ordinamento civile, attratta nella competenza esclusiva dello Stato. La disciplina del rapporto di lavoro è infatti contraddistinta dal concorso della fonte legislativa statale (le previsioni imperative del d.lgs. n. 165 del 2001) e della contrattazione collettiva (art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001), alla quale, in forza della legge statale, è attribuita una potestà regolamentare di ampia latitudine. (Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2016 e n. 180 del 2015).