Sentenza 81/2017 (ECLI:IT:COST:2017:81)
Massima numero 39521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  21/03/2017;  Decisione del  21/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39513  39514  39515  39516  39517  39518  39519  39520


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Veneto - Istituzione del "Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità" e del "Fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle polizie locali e delle forze dell'ordine" - Disposizioni strumentali a renderli applicabili - Inscindibile legame con quelle dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - i commi 5, 6 e 7 dell'art. 12 della legge reg. Veneto n. 7 del 2016. Tali disposizioni non hanno una propria autonomia precettiva, poiché dettano prescrizioni strumentali a rendere applicabili i commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, già giudicati illegittimi, ai quali sono avvinti da un inscindibile legame. (Precedente citato: sentenza n. 185 del 2016, sulla illegittimità costituzionale in via consequenziale nei giudizi in via principale).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  23/02/2016  n. 7  art. 12  co. 5

legge della Regione Veneto  23/02/2016  n. 7  art. 12  co. 6

legge della Regione Veneto  23/02/2016  n. 7  art. 12  co. 7

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27