Sentenza 81/2017 (ECLI:IT:COST:2017:81)
Massima numero 39521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
21/03/2017; Decisione del
21/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Veneto - Istituzione del "Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità" e del "Fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle polizie locali e delle forze dell'ordine" - Disposizioni strumentali a renderli applicabili - Inscindibile legame con quelle dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Veneto - Istituzione del "Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità" e del "Fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle polizie locali e delle forze dell'ordine" - Disposizioni strumentali a renderli applicabili - Inscindibile legame con quelle dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - i commi 5, 6 e 7 dell'art. 12 della legge reg. Veneto n. 7 del 2016. Tali disposizioni non hanno una propria autonomia precettiva, poiché dettano prescrizioni strumentali a rendere applicabili i commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, già giudicati illegittimi, ai quali sono avvinti da un inscindibile legame. (Precedente citato: sentenza n. 185 del 2016, sulla illegittimità costituzionale in via consequenziale nei giudizi in via principale).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - i commi 5, 6 e 7 dell'art. 12 della legge reg. Veneto n. 7 del 2016. Tali disposizioni non hanno una propria autonomia precettiva, poiché dettano prescrizioni strumentali a rendere applicabili i commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, già giudicati illegittimi, ai quali sono avvinti da un inscindibile legame. (Precedente citato: sentenza n. 185 del 2016, sulla illegittimità costituzionale in via consequenziale nei giudizi in via principale).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
23/02/2016
n. 7
art. 12
co. 5
legge della Regione Veneto
23/02/2016
n. 7
art. 12
co. 6
legge della Regione Veneto
23/02/2016
n. 7
art. 12
co. 7
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27