Sentenza 82/2017 (ECLI:IT:COST:2017:82)
Massima numero 40003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  03/04/2017;  Decisione del  03/04/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  40004  40005  40006


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Inclusione di un fatto influente tra quelli "non contestati" - Possibilità - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, non sono accolte le eccezioni inammissibilità - per carenza di motivazione sulla rilevanza - basate sull'assunto che il rimettente avrebbe trascurato di accertare un fatto da cui dipende la rilevanza, annoverandolo in modo assertivo tra le circostanze non contestate. Nell'indicare come "non contestato" un fatto che incide sulla rilevanza, il giudice a quo si è conformato al "principio di non contestazione" (art. 115 cod. proc. civ.), che conferisce una precisa valenza probatoria ai fatti non specificamente contestati dalle parti costituite e conseguentemente esclude dall'ambito delle circostanze controverse, bisognose di prova, quei fatti costitutivi della pretesa che le parti non abbiano fatto segno di critiche mirate.

Atti oggetto del giudizio

legge  29/05/1982  n. 297  art. 3  co. 8

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte