Sentenza 82/2017 (ECLI:IT:COST:2017:82)
Massima numero 40003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
03/04/2017; Decisione del
03/04/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Inclusione di un fatto influente tra quelli "non contestati" - Possibilità - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Inclusione di un fatto influente tra quelli "non contestati" - Possibilità - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, non sono accolte le eccezioni inammissibilità - per carenza di motivazione sulla rilevanza - basate sull'assunto che il rimettente avrebbe trascurato di accertare un fatto da cui dipende la rilevanza, annoverandolo in modo assertivo tra le circostanze non contestate. Nell'indicare come "non contestato" un fatto che incide sulla rilevanza, il giudice a quo si è conformato al "principio di non contestazione" (art. 115 cod. proc. civ.), che conferisce una precisa valenza probatoria ai fatti non specificamente contestati dalle parti costituite e conseguentemente esclude dall'ambito delle circostanze controverse, bisognose di prova, quei fatti costitutivi della pretesa che le parti non abbiano fatto segno di critiche mirate.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, non sono accolte le eccezioni inammissibilità - per carenza di motivazione sulla rilevanza - basate sull'assunto che il rimettente avrebbe trascurato di accertare un fatto da cui dipende la rilevanza, annoverandolo in modo assertivo tra le circostanze non contestate. Nell'indicare come "non contestato" un fatto che incide sulla rilevanza, il giudice a quo si è conformato al "principio di non contestazione" (art. 115 cod. proc. civ.), che conferisce una precisa valenza probatoria ai fatti non specificamente contestati dalle parti costituite e conseguentemente esclude dall'ambito delle circostanze controverse, bisognose di prova, quei fatti costitutivi della pretesa che le parti non abbiano fatto segno di critiche mirate.
Atti oggetto del giudizio
legge
29/05/1982
n. 297
art. 3
co. 8
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte