Sentenza 82/2017 (ECLI:IT:COST:2017:82)
Massima numero 40004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
03/04/2017; Decisione del
03/04/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Omessa sperimentazione da parte del rimettente - Possibilità preclusa dal tenore letterale della disposizione e dal carattere casistico della giurisprudenza costituzionale in materia - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Omessa sperimentazione da parte del rimettente - Possibilità preclusa dal tenore letterale della disposizione e dal carattere casistico della giurisprudenza costituzionale in materia - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa sperimentazione di interpretazione adeguatrice - basata sull'asserita possibilità per il rimettente di estendere ai periodi di disoccupazione dell'ultimo quinquennio di vita lavorativa le reiterate affermazioni del principio di "neutralizzazione della contribuzione" presenti nella giurisprudenza costituzionale. L'univoco tenore letterale della disposizione censurata preclude un'interpretazione adeguatrice; inoltre, le pronunce costituzionali che hanno vagliato lo stesso art. 3, comma 8, hanno sempre ponderato le peculiarità delle fattispecie di volta in volta scrutinate (contribuzione volontaria, periodi di minore retribuzione, integrazione salariale) e, pur presupponendo una ratio decidendi unitaria, sono intervenute sulla normativa applicabile in maniera puntuale, con valutazioni calibrate sulla specificità delle molteplici situazioni coinvolte. (Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2016 e n. 78 del 2012, sul tenore letterale come limite all'interpretazione costituzionalmente orientata; sentenze n. 433 del 1999, n. 432 del 1999, n. 201 del 1999, n. 427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 264 del 1994, n. 428 del 1992 e n. 307 del 1989, in tema di "neutralizzazione" di periodi contributivi non necessari per l'accesso a pensione).
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa sperimentazione di interpretazione adeguatrice - basata sull'asserita possibilità per il rimettente di estendere ai periodi di disoccupazione dell'ultimo quinquennio di vita lavorativa le reiterate affermazioni del principio di "neutralizzazione della contribuzione" presenti nella giurisprudenza costituzionale. L'univoco tenore letterale della disposizione censurata preclude un'interpretazione adeguatrice; inoltre, le pronunce costituzionali che hanno vagliato lo stesso art. 3, comma 8, hanno sempre ponderato le peculiarità delle fattispecie di volta in volta scrutinate (contribuzione volontaria, periodi di minore retribuzione, integrazione salariale) e, pur presupponendo una ratio decidendi unitaria, sono intervenute sulla normativa applicabile in maniera puntuale, con valutazioni calibrate sulla specificità delle molteplici situazioni coinvolte. (Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2016 e n. 78 del 2012, sul tenore letterale come limite all'interpretazione costituzionalmente orientata; sentenze n. 433 del 1999, n. 432 del 1999, n. 201 del 1999, n. 427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 264 del 1994, n. 428 del 1992 e n. 307 del 1989, in tema di "neutralizzazione" di periodi contributivi non necessari per l'accesso a pensione).
Atti oggetto del giudizio
legge
29/05/1982
n. 297
art. 3
co. 8
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte