Sentenza 82/2017 (ECLI:IT:COST:2017:82)
Massima numero 40005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
03/04/2017; Decisione del
03/04/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Previdenza - Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti - Determinazione della retribuzione pensionabile - Diritto alla "neutralizzazione" dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre l'ultimo quinquennio antecedente la decorrenza della pensione - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità del trattamento pensionistico e di adeguatezza delle prestazioni previdenziali - Richiesta di pronuncia additiva non sostenuta da ragioni idonee a renderla costituzionalmente obbligata - Inammissibilità della questione.
Previdenza - Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti - Determinazione della retribuzione pensionabile - Diritto alla "neutralizzazione" dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre l'ultimo quinquennio antecedente la decorrenza della pensione - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità del trattamento pensionistico e di adeguatezza delle prestazioni previdenziali - Richiesta di pronuncia additiva non sostenuta da ragioni idonee a renderla costituzionalmente obbligata - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per difetto di ragioni idonee a rendere costituzionalmente obbligata l'addizione richiesta - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, censurato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dal Tribunale di Ravenna (in funzione di giudice del lavoro), nella parte in cui non prevede il diritto alla "neutralizzazione" dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio antecedente la decorrenza della pensione. Nell'auspicare l'estensione a ritroso della "neutralizzazione" oltre l'arco temporale individuato dalla norma censurata, nel cui limite la giurisprudenza costituzionale ha inteso porre rimedio alle incongruenze del meccanismo di calcolo della retribuzione pensionabile, il rimettente non illustra ragioni idonee a rendere costituzionalmente obbligato un intervento additivo che si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, espressiva di una scelta eminentemente discrezionale del legislatore, volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori. (Precedenti citati: sentenze n. 388 del 1995 e n. 264 del 1994, sulla discrezionalità del legislatore nella delimitazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile).
È dichiarata inammissibile - per difetto di ragioni idonee a rendere costituzionalmente obbligata l'addizione richiesta - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, censurato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dal Tribunale di Ravenna (in funzione di giudice del lavoro), nella parte in cui non prevede il diritto alla "neutralizzazione" dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio antecedente la decorrenza della pensione. Nell'auspicare l'estensione a ritroso della "neutralizzazione" oltre l'arco temporale individuato dalla norma censurata, nel cui limite la giurisprudenza costituzionale ha inteso porre rimedio alle incongruenze del meccanismo di calcolo della retribuzione pensionabile, il rimettente non illustra ragioni idonee a rendere costituzionalmente obbligato un intervento additivo che si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, espressiva di una scelta eminentemente discrezionale del legislatore, volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori. (Precedenti citati: sentenze n. 388 del 1995 e n. 264 del 1994, sulla discrezionalità del legislatore nella delimitazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile).
Atti oggetto del giudizio
legge
29/05/1982
n. 297
art. 3
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte