Previdenza - Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti - Trattamento pensionistico del lavoratore che, avendo già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione, percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime 260 settimane della sua vita lavorativa - Liquidazione della pensione in misura comunque non inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, "neutralizzando" i suddetti periodi contributivi - Omessa previsione - Irragionevolezza e violazione dei diritti previdenziali del lavoratore (riconducibili ai principi di proporzionalità della pensione e di adeguatezza delle prestazioni previdenziali) - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime 260 settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima. In conformità alla ratio decidendi che ha orientato la Corte costituzionale nel valutare i periodi di minore retribuzione e di integrazione salariale, i periodi di disoccupazione relativi all'ultimo quinquennio vanno assimilati agli altri periodi di contribuzione che la norma censurata dal Tribunale di Ravenna ammette al beneficio della "neutralizzazione", in quanto il loro computo nella base pensionabile si traduce in una decurtazione della misura della pensione potenzialmente già maturata, così dando luogo ad un meccanismo di calcolo intrinsecamente irragionevole e lesivo dei diritti previdenziali del lavoratore, riconducibili ai principi di proporzionalità della pensione e di adeguatezza delle prestazioni previdenziali.
Quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva (sia essa volontaria, obbligatoria o figurativa) non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto ove detta contribuzione sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore. Sarebbe intrinsecamente irragionevole - e, in pari tempo, lesivo dei diritti previdenziali del lavoratore riconducibili agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - un meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile che, per la fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, si tramutasse in un decremento della prestazione previdenziale, in antitesi con la finalità di favore che il legislatore persegue nel considerare come base pensionabile il livello retributivo, tendenzialmente più elevato, degli ultimi anni di lavoro. (Precedenti citati: sentenze n. 433 del 1999, n. 201 del 1999, n. 427 del 1997; sentenza n. 307 del 1989, specificamente riferita alla contribuzione volontaria; sentenza n. 264 del 1994, con riguardo ai periodi di minore contribuzione obbligatoria non necessari per l'accesso al trattamento pensionistico; sentenza n. 388 del 1995, relativa alla contribuzione figurativa del lavoratore collocato in regime di integrazione salariale).