Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Esclusione da parte del rimettente in ragione della formulazione letterale della disposizione censurata - Verifica da parte della Corte costituzionale della effettiva non praticabilità - Attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per mancata interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata - proposta in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consentirebbe agli internati di esperire il rimedio risarcitorio ivi previsto contro la detenzione in condizioni disumane subita in violazione dell'art. 3 CEDU. Il rimettente ha dichiaratamente escluso che la formulazione letterale dell'art. 35-ter lasci un margine interpretativo nel senso di includere l'internato fra i suoi destinatari, sicché la questione è ammissibile, ma rimane da verificare se davvero la disposizione censurata non si presti all'interpretazione costituzionalmente conforme.
Quando il rimettente prospetta la via dell'interpretazione adeguatrice, ma esclude che essa sia percorribile, la questione incidentale di legittimità costituzionale che ne deriva non può ritenersi inammissibile a causa della erroneità di tale conclusione. In questo caso infatti il giudice a quo ha assolto al proprio dovere di motivazione sui requisiti di ammissibilità, e lo stabilire se l'interpretazione conforme è o non è praticabile attiene al merito, e non all'ammissibilità, della questione sollevata. (Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 240 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015).