Sentenza 83/2017 (ECLI:IT:COST:2017:83)
Massima numero 39979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  07/03/2017;  Decisione del  07/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39977  39978  39980


Titolo
Ordinamento penitenziario - Detenzione in condizioni disumane in violazione dell'art. 3 CEDU - Speciale rimedio risarcitorio per essa previsto - Legittimazione degli internati a proporre la relativa istanza - Ritenuta esclusione - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai detenuti nonché agli internati legittimati in base alla disciplina transitoria, violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, del principio del giudice naturale e dei vincoli derivanti dalla CEDU - Erroneità del presupposto interpretativo affermato dal rimettente - Praticabilità e necessità dell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata che include gli internati fra i destinatari della norma censurata - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 CEDU) - dell'art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non legittimerebbe gli internati (ossia i soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva) ad esperire lo speciale rimedio risarcitorio ivi previsto per la detenzione in condizioni disumane subita in violazione dell'art. 3 CEDU. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo enunciato dal rimettente, la formulazione letterale della disposizione censurata non indica come suoi destinatari i soli detenuti, bensì - attraverso il rinvio all'art. 69, comma 6, lett. b), della legge n. 354 del 1975 - contempla inequivocamente anche gli internati, e dunque non osta all'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata che li include fra i soggetti legittimati ad avvalersi del rimedio. Tale interpretazione - corretta anche sul piano logico-sistematico, in quanto armonizza il contenuto della norma con la sua rubrica e con la disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 92 del 2014 - è l'unica compatibile con gli altrimenti violati artt. 3 e 117, primo comma, Cost., essendo evidente che la condizione dell'internato che subisce una detenzione in condizioni disumane equivale a quella del detenuto, ed avendo la Corte di Strasburgo affermato il principio secondo cui il divieto di detenzione inumana sancito dall'art. 3 CEDU opera per tutti coloro che sono privati della libertà personale, indipendentemente dal titolo della detenzione. (Precedenti citati: sentenza n. 279 del 2013; sentenza n. 204 del 2016; sentenza n. 78 del 1969).

Con riguardo al diritto di godere di un rimedio risarcitorio per aver subito una restrizione della libertà personale in condizioni disumane, la condizione della persona soggetta a una misura di sicurezza detentiva è del tutto equivalente a quella del detenuto, perché identico è il bene giuridico leso e analoghe sono le modalità con cui la lesione viene inflitta. (Precedente citato: sentenza n. 279 del 2013).

All'azione prevista dall'art. 35-ter della legge n. 354 del 1975 non può certamente sostituirsi, con analoghi effetti e tempestività, la domanda proponibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (Precedente citato: sentenza n. 204 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 35  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 3  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 13