Sentenza 83/2017 (ECLI:IT:COST:2017:83)
Massima numero 39980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
07/03/2017; Decisione del
07/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Ordinamento penitenziario - Detenzione in condizioni disumane in violazione dell'art. 3 CEDU - Speciale rimedio risarcitorio per essa previsto - Ritenuta incompatibilità con le caratteristiche strutturali delle misure di sicurezza detentive e conseguente inapplicabilità a favore degli internati - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai detenuti e violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, del principio del giudice naturale e dei vincoli derivanti dalla CEDU - Erroneità del duplice presupposto interpretativo affermato dal rimettente - Effettività del previsto risarcimento in forma specifica e/o in forma monetaria anche a favore dell'internato - Non fondatezza della questione.
Ordinamento penitenziario - Detenzione in condizioni disumane in violazione dell'art. 3 CEDU - Speciale rimedio risarcitorio per essa previsto - Ritenuta incompatibilità con le caratteristiche strutturali delle misure di sicurezza detentive e conseguente inapplicabilità a favore degli internati - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai detenuti e violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, del principio del giudice naturale e dei vincoli derivanti dalla CEDU - Erroneità del duplice presupposto interpretativo affermato dal rimettente - Effettività del previsto risarcimento in forma specifica e/o in forma monetaria anche a favore dell'internato - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 CEDU) - dell'art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, a fronte del danno patito per la detenzione disumana subita per almeno 15 giorni in violazione dell'art. 3 CEDU, offrirebbe un rimedio utile solo ai detenuti e non anche agli internati (ossia, ai soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva). Contrariamente all'erroneo duplice presupposto interpretativo postulato dal rimettente, le caratteristiche strutturali del risarcimento in forma specifica e/o in forma monetaria, previsto dalla disposizione censurata, assicurano un rimedio effettivo anche a favore dell'internato. Infatti, a seguito delle novità introdotte dall'art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014, tutte le misure di sicurezza detentive hanno una durata massima, corrispondente alla pena massima prevista per il reato commesso, onde sarebbe astrattamente possibile, in prossimità della scadenza di essa, operare una riduzione della misura di sicurezza detentiva a titolo di risarcimento per i giorni trascorsi dall'internato in condizioni disumane. Quando, invece, è prevedibile che la misura venga revocata prima della scadenza della durata massima, l'impossibilità per l'internato di beneficiare di alcuna riduzione non esclude la sua legittimazione a domandare il risarcimento integrale del danno in forma patrimoniale, dal momento che questo non costituisce solo il completamento della tutela già accordata, seppur parzialmente, per mezzo della detrazione, ma compete ogni qual volta essa, in tutto o in parte, non sia utilmente attribuibile. (Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2017, sull'idoneità dell'art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014, a porre fine ai cosiddetti "ergastoli bianchi"; sentenza n. 204 del 2016, sull'applicabilità ai condannati all'ergastolo del ristoro economico previsto dal citato art. 35-ter, in assenza di riduzione della pena da scontare).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 CEDU) - dell'art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, a fronte del danno patito per la detenzione disumana subita per almeno 15 giorni in violazione dell'art. 3 CEDU, offrirebbe un rimedio utile solo ai detenuti e non anche agli internati (ossia, ai soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva). Contrariamente all'erroneo duplice presupposto interpretativo postulato dal rimettente, le caratteristiche strutturali del risarcimento in forma specifica e/o in forma monetaria, previsto dalla disposizione censurata, assicurano un rimedio effettivo anche a favore dell'internato. Infatti, a seguito delle novità introdotte dall'art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014, tutte le misure di sicurezza detentive hanno una durata massima, corrispondente alla pena massima prevista per il reato commesso, onde sarebbe astrattamente possibile, in prossimità della scadenza di essa, operare una riduzione della misura di sicurezza detentiva a titolo di risarcimento per i giorni trascorsi dall'internato in condizioni disumane. Quando, invece, è prevedibile che la misura venga revocata prima della scadenza della durata massima, l'impossibilità per l'internato di beneficiare di alcuna riduzione non esclude la sua legittimazione a domandare il risarcimento integrale del danno in forma patrimoniale, dal momento che questo non costituisce solo il completamento della tutela già accordata, seppur parzialmente, per mezzo della detrazione, ma compete ogni qual volta essa, in tutto o in parte, non sia utilmente attribuibile. (Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2017, sull'idoneità dell'art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014, a porre fine ai cosiddetti "ergastoli bianchi"; sentenza n. 204 del 2016, sull'applicabilità ai condannati all'ergastolo del ristoro economico previsto dal citato art. 35-ter, in assenza di riduzione della pena da scontare).
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 35
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 3
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 13