Sentenza 84/2017 (ECLI:IT:COST:2017:84)
Massima numero 41188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  07/03/2017;  Decisione del  07/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  41187  41189  41190  41191  41192  41193  41194


Titolo
Delegazione legislativa - Controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante - Criteri di ordine generale - Confronto tra gli esiti dei due paralleli processi ermeneutici, identificazione del contenuto della delega in relazione al quadro normativo e alla finalità ispiratrice, riconoscimento di limitata discrezionalità al legislatore delegato - Criteri specifici relativi alle deleghe per il riordino o il riassetto di settori normativi e per l'emanazione di testi unici di riordino.

Testo

Per costante giurisprudenza costituzionale, la verifica della conformità della norma delegata alla norma delegante postula un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, l'uno relativo alla norma che determina l'oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega; l'altro relativo alla norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi. Il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge di delegazione e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l'interpretazione della loro portata. La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, la quale può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega; pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente. (Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2016, n. 47 del 2014, n. 272 del 2012, n. 75 del 2012, n. 98 del 2008, n. 341 del 2007 e n. 340 del 2007).

Nel caso di deleghe per il riordino o il riassetto di settori normativi, va inquadrato in limiti rigorosi l'esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente, da intendersi in ogni caso come strettamente orientati e funzionali alle finalità esplicitate dalla legge di delega. (Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2016, n. 162 del 2012, n. 80 del 2012 e n. 293 del 2010).

L'art. 7, comma 2, lett. d), della legge n. 50 del 1999 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 340 del 2000) - nell'enunciare l'obiettivo della "coerenza logica e sistematica" quale criterio direttivo della delega per l'emanazione di testi unici finalizzati al riordino delle norme legislative e regolamentari in un complesso di materie (tra cui l'edilizia) - chiamava il Governo a individuare i principi regolativi della normativa già esistente in materie delimitate e ad operare, in base ad essi, un coordinamento delle norme vigenti non esclusivamente formale, con la conseguenza che il testo unico poteva innovare per raggiungere la coerenza logica e sistematica nei limiti richiesti dal riordino. (Precedenti citati: sentenze n. 230 del 2010, n. 174 del 2005, n. 53 del 2005 e n. 52 del 2005).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  08/03/1999  n. 50  art. 7    co. 2  lett. d)

legge  24/11/2000  n. 340  art. 1