Sentenza 84/2017 (ECLI:IT:COST:2017:84)
Massima numero 41189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
07/03/2017; Decisione del
07/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Edilizia e urbanistica - Edificazione a fini produttivi nelle c.d. "zone bianche" extraurbane - Assoggettamento a limiti congiunti di cubatura e di superficie coperta, derogabili dalla legislazione regionale solo prevedendo limiti più restrittivi - Denunciato eccesso di delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Edificazione a fini produttivi nelle c.d. "zone bianche" extraurbane - Assoggettamento a limiti congiunti di cubatura e di superficie coperta, derogabili dalla legislazione regionale solo prevedendo limiti più restrittivi - Denunciato eccesso di delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 378 del 2001, trasfuso nell'art. 9, comma 1, lett. b), del t.u. edilizia, censurato dal TAR Campania - in riferimento all'art. 76 Cost. - in quanto innoverebbe la normativa previgente, in contrasto con i principi e criteri direttivi della delega per la redazione dei testi unici di riordino riguardanti materie e settori omogenei, conferita al Governo dall'art. 7 della legge n. 50 del 1999 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 340 del 2000). La scelta del legislatore delegato di assoggettare cumulativamente a limiti di cubatura e di superficie coperta gli interventi di nuova edificazione a destinazione produttiva realizzati nelle zone extraurbane non coperte da pianificazione urbanistica (c.d. "zone bianche") trova giustificazione nell'esigenza di garantire la "coerenza logica e sistematica" della normativa previgente, in accordo con il criterio direttivo stabilito dal comma 2, lett. d), del citato art. 7. Infatti, il regime di assoggettamento dei nuovi interventi produttivi al solo limite superficiario - desunto in termini di "diritto vivente" dal previgente art. 4, ult. per., della legge n. 10 del 1977 - comportava la possibilità di una attività edificatoria sostanzialmente senza limiti, tramite lo sviluppo verticale dei fabbricati, e risultava perciò incoerente con la ratio della previsione di standard di edificabilità nelle "zone bianche", volta a garantire ai proprietari dei fondi una facoltà edificatoria significativamente limitata, tale da non compromettere l'assetto del territorio e non pregiudicare le future scelte in sede di pianificazione. Al contrario, l'applicazione congiunta dei due limiti - pur svuotando di significato quello superficiario, che resta di regola assorbito dal più incisivo limite di densità fondiaria - non mina la ratio legis e non è disfunzionale rispetto all'obiettivo perseguito. Allo stesso modo, rimane nell'ambito della direttrice di delega anche la previsione che gli standard considerati siano limiti minimi, derogabili dalle Regioni solo nella direzione dell'innalzamento della tutela, risultando altrimenti contraddittoria la loro stessa fissazione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 378 del 2001, trasfuso nell'art. 9, comma 1, lett. b), del t.u. edilizia, censurato dal TAR Campania - in riferimento all'art. 76 Cost. - in quanto innoverebbe la normativa previgente, in contrasto con i principi e criteri direttivi della delega per la redazione dei testi unici di riordino riguardanti materie e settori omogenei, conferita al Governo dall'art. 7 della legge n. 50 del 1999 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 340 del 2000). La scelta del legislatore delegato di assoggettare cumulativamente a limiti di cubatura e di superficie coperta gli interventi di nuova edificazione a destinazione produttiva realizzati nelle zone extraurbane non coperte da pianificazione urbanistica (c.d. "zone bianche") trova giustificazione nell'esigenza di garantire la "coerenza logica e sistematica" della normativa previgente, in accordo con il criterio direttivo stabilito dal comma 2, lett. d), del citato art. 7. Infatti, il regime di assoggettamento dei nuovi interventi produttivi al solo limite superficiario - desunto in termini di "diritto vivente" dal previgente art. 4, ult. per., della legge n. 10 del 1977 - comportava la possibilità di una attività edificatoria sostanzialmente senza limiti, tramite lo sviluppo verticale dei fabbricati, e risultava perciò incoerente con la ratio della previsione di standard di edificabilità nelle "zone bianche", volta a garantire ai proprietari dei fondi una facoltà edificatoria significativamente limitata, tale da non compromettere l'assetto del territorio e non pregiudicare le future scelte in sede di pianificazione. Al contrario, l'applicazione congiunta dei due limiti - pur svuotando di significato quello superficiario, che resta di regola assorbito dal più incisivo limite di densità fondiaria - non mina la ratio legis e non è disfunzionale rispetto all'obiettivo perseguito. Allo stesso modo, rimane nell'ambito della direttrice di delega anche la previsione che gli standard considerati siano limiti minimi, derogabili dalle Regioni solo nella direzione dell'innalzamento della tutela, risultando altrimenti contraddittoria la loro stessa fissazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/06/2001
n. 378
art. 9
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
06/06/2001
n. 380
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 08/03/1999
n. 50
art. 7
co. 2 lett. d)
legge 24/11/2000
n. 340
art. 1