Edilizia e urbanistica - Edificazione a fini produttivi nelle c.d. "zone bianche" extraurbane - Assoggettamento a limiti congiunti di cubatura e di superficie coperta, derogabili dalla legislazione regionale solo prevedendo limiti più restrittivi - Denunciata violazione della potestà legislativa regionale di dettaglio nella materia "governo del territorio" - Insussistenza - Natura di principio fondamentale della disposizione censurata - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 378 del 2001, trasfuso nell'art. 9, comma 1, lett. b), del t.u. edilizia, censurato dal TAR Campania - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - in quanto, assoggettando al limite di cubatura, in aggiunta a quello di superficie coperta, gli interventi di nuova edificazione a destinazione produttiva realizzati nelle zone extraurbane non coperte da pianificazione urbanistica (c.d. "zone bianche") e facendo salva la legislazione regionale solo ove preveda limiti più restrittivi, violerebbe la potestà legislativa regionale nella materia "governo del territorio". Pur contenendo una puntuale quantificazione dei limiti di cubatura e di superficie, la disposizione censurata non può qualificarsi come norma di dettaglio, esprimendo piuttosto un principio fondamentale, diretto a impedire, tramite l'applicazione di standard legali, una incontrollata espansione edilizia in caso di "vuoti urbanistici", suscettibile di compromettere l'ordinato (futuro) governo del territorio e di determinare la totale consumazione del suolo nazionale. (Precedenti citati: sentenza n. 102 del 2013, che qualifica le misure di salvaguardia previste dall'art. 12, comma 3, del t.u. edilizia come principio fondamentale in materia di "governo del territorio"; sentenza n. 430 del 2007).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'urbanistica e l'edilizia vanno ricondotte alla materia "governo del territorio" (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale lo Stato ha il potere di fissare i principi fondamentali, mentre spetta alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. (Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2013 e n. 303 del 2003).