Sentenza 84/2017 (ECLI:IT:COST:2017:84)
Massima numero 41191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  07/03/2017;  Decisione del  07/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  41187  41188  41189  41190  41192  41193  41194


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Censura di irragionevolezza della norma oggetto - Motivazione non generica, corroborata dall'allegazione di esempi concreti - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 378 del 2001, trasfuso nell'art. 9, comma 1, lettera b), del t.u. edilizia, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per asserita genericità della motivazione in ordine alla censura di irragionevolezza. Il rimettente pone a base della doglianza l'assunto - corroborato anche con l'allegazione di esempi concreti - secondo cui l'applicazione congiunta dei limiti di cubatura e di superficie agli interventi di edificazione a fini produttivi nelle c.d. "zone bianche" extraurbane penalizzerebbe oltre misura le attività produttive, condizionando la realizzazione di edifici idonei allo svolgimento di tali attività alla disponibilità di aree molto estese.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/06/2001  n. 378  art. 9  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte