Sentenza 84/2017 (ECLI:IT:COST:2017:84)
Massima numero 41192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
07/03/2017; Decisione del
07/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Edilizia e urbanistica - Edificazione a fini produttivi nelle c.d. "zone bianche" extraurbane - Assoggettamento a limiti congiunti di cubatura e di superficie coperta, derogabili dalla legislazione regionale solo prevedendo limiti più restrittivi - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Edificazione a fini produttivi nelle c.d. "zone bianche" extraurbane - Assoggettamento a limiti congiunti di cubatura e di superficie coperta, derogabili dalla legislazione regionale solo prevedendo limiti più restrittivi - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 378 del 2001, trasfuso nell'art. 9, comma 1, lett. b), del t.u. edilizia, censurato dal TAR Campania - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto l'applicazione congiunta di limiti di cubatura e di superficie agli interventi di edificazione a fini produttivi nelle c.d. "zone bianche" extraurbane condizionerebbe irragionevolmente la realizzazione degli edifici produttivi alla disponibilità di aree molto estese. L'inconveniente prospettato dal giudice a quo rientra nella logica della disciplina denunciata, che è quella di riconoscere al privato - fin tanto che non intervenga la pianificazione dell'area - facoltà edificatorie significativamente compresse, proprio per non compromettere l'esercizio di detta funzione. Al contrario, è la soluzione auspicata dal rimettente - ossia l'applicabilità del solo limite superficiario, con conseguente libero sviluppo degli edifici in verticale - a collidere con la coerenza della norma.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 378 del 2001, trasfuso nell'art. 9, comma 1, lett. b), del t.u. edilizia, censurato dal TAR Campania - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto l'applicazione congiunta di limiti di cubatura e di superficie agli interventi di edificazione a fini produttivi nelle c.d. "zone bianche" extraurbane condizionerebbe irragionevolmente la realizzazione degli edifici produttivi alla disponibilità di aree molto estese. L'inconveniente prospettato dal giudice a quo rientra nella logica della disciplina denunciata, che è quella di riconoscere al privato - fin tanto che non intervenga la pianificazione dell'area - facoltà edificatorie significativamente compresse, proprio per non compromettere l'esercizio di detta funzione. Al contrario, è la soluzione auspicata dal rimettente - ossia l'applicabilità del solo limite superficiario, con conseguente libero sviluppo degli edifici in verticale - a collidere con la coerenza della norma.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/06/2001
n. 378
art. 9
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
06/06/2001
n. 380
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte