Sentenza 84/2017 (ECLI:IT:COST:2017:84)
Massima numero 41193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
07/03/2017; Decisione del
07/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Edilizia e urbanistica - Edificazione a fini produttivi nelle c.d. "zone bianche" extraurbane - Assoggettamento a limiti congiunti di cubatura e di superficie coperta, derogabili dalla legislazione regionale solo prevedendo limiti più restrittivi - Denunciata violazione della libertà di iniziativa economica privata - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Edificazione a fini produttivi nelle c.d. "zone bianche" extraurbane - Assoggettamento a limiti congiunti di cubatura e di superficie coperta, derogabili dalla legislazione regionale solo prevedendo limiti più restrittivi - Denunciata violazione della libertà di iniziativa economica privata - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 378 del 2001, trasfuso nell'art. 9, comma 1, lett. b), del t.u. edilizia, censurato dal TAR Campania - in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost. - in quanto l'applicazione congiunta di limiti di cubatura e di superficie agli interventi di edificazione a fini produttivi nelle c.d. "zone bianche" extraurbane penalizzerebbe l'iniziativa economica privata. Il parametro evocato è inconferente, poiché la disciplina dei limiti di edificabilità nelle "zone bianche" non incide affatto sulla libertà di iniziativa economica, che non deve essere necessariamente garantita - per imperativo costituzionale - consentendo al privato di realizzare opifici su terreni non coperti dalla pianificazione urbanistica. (Precedente citato: sentenza n. 186 del 1993, in tema di proroga dei vincoli urbanistici).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 378 del 2001, trasfuso nell'art. 9, comma 1, lett. b), del t.u. edilizia, censurato dal TAR Campania - in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost. - in quanto l'applicazione congiunta di limiti di cubatura e di superficie agli interventi di edificazione a fini produttivi nelle c.d. "zone bianche" extraurbane penalizzerebbe l'iniziativa economica privata. Il parametro evocato è inconferente, poiché la disciplina dei limiti di edificabilità nelle "zone bianche" non incide affatto sulla libertà di iniziativa economica, che non deve essere necessariamente garantita - per imperativo costituzionale - consentendo al privato di realizzare opifici su terreni non coperti dalla pianificazione urbanistica. (Precedente citato: sentenza n. 186 del 1993, in tema di proroga dei vincoli urbanistici).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/06/2001
n. 378
art. 9
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
06/06/2001
n. 380
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
co. 1
Altri parametri e norme interposte