Edilizia e urbanistica - Edificazione a fini produttivi nelle c.d. "zone bianche" extraurbane - Assoggettamento a limiti congiunti di cubatura e di superficie coperta, derogabili dalla legislazione regionale solo prevedendo limiti più restrittivi - Denunciata violazione della garanzia costituzionale del diritto di proprietà - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 378 del 2001, trasfuso nell'art. 9, comma 1, lett. b), del t.u. edilizia, censurato dal TAR Campania - in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost. - in quanto l'applicazione congiunta di limiti di cubatura e di superficie agli interventi di edificazione a fini produttivi nelle c.d. "zone bianche" extraurbane comprimerebbe in misura eccessiva lo ius aedificandi. La censura di violazione della garanzia costituzionale del diritto di proprietà non è congruente rispetto al petitum, giacché il rimettente - pur assimilando il regime delle "zone bianche" ai vincoli di inedificabilità preordinati all'espropriazione o a contenuto sostanzialmente espropriativo - non denuncia il mancato riconoscimento al proprietario del diritto all'indennizzo in assenza della previsione di un termine massimo di durata del regime (questione che risulterebbe, peraltro, irrilevante nel giudizio a quo), ma chiede che siano incrementate le facoltà edificatorie del proprietario stesso, così prospettando un intervento del tutto estraneo alla linea di intervento tracciata dalla giurisprudenza costituzionale in tema di vincoli di inedificabilità, incentrata sulla necessaria alternativa tra la previsione di un termine massimo ragionevole di durata dei vincoli e l'obbligo di indennizzo.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, i vincoli di inedificabilità preordinati all'espropriazione o a contenuto sostanzialmente espropriativo non sono inammissibili, bensì impongono la necessaria alternativa tra la previsione di un termine massimo ragionevole di durata dei vincoli stessi e l'obbligo di indennizzo. (Precedenti citati: sentenze n. 411 del 2001, n. 179 del 1999, n. 344 del 1995 e n. 379 del 1994).