Sentenza 85/2017 (ECLI:IT:COST:2017:85)
Massima numero 39584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39585  39586  39587  39588  39589


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti non titolari di interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, è dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento dei Comuni di Alezio, Castrì, Copertino, Cutrofiano, Giurdignano, Leverano, Melissano, Melpignano, Minervino, Presicce, San Cesario di Lecce, Taurisano, Carpignano Salentino, Castrignano del Capo, Cursi, Melendugno, Poggiardo, Soleto, Sternatia, Surano e Tiggiano. Detti Comuni - costituitisi insieme a quelli ricorrenti e a quelli intervenuti nel processo principale - non erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione, né sono legittimati a intervenire davanti alla Corte, non essendo titolari di un interesse qualificato, ma di un mero interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettati, come ogni altro Comune del territorio pugliese, alla norma regionale censurata.

Per costante giurisprudenza costituzionale, in base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953, e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e relativa ordinanza dibattimentale, n. 223 del 2012 e n. 356 del 1991).

Per costante giurisprudenza costituzionale, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale i terzi titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. (Precedenti citati: sentenze n. 243 del 2016, n. 173 del 2016, n. 236 del 2015, n. 70 del 2015, n. 37 del 2015, n. 162 del 2014, e relative ordinanze dibattimentali; ordinanze n. 227 del 2016, n. 240 del 2014 e n. 156 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  30/12/2011  n. 38  art. 7  co. 8

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 3