Rilevanza della questione incidentale - Controllo della Corte - Limiti - Impossibilità, in presenza di motivazione non implausibile, di discostarsi dalla valutazione del rimettente e di esaminare autonomamente gli elementi e le risultanze istruttorie su cui essa è basata - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, basata sull'assunto che - nel censurare il contrasto della norma regionale con l'art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 - il rimettente avrebbe erroneamente ritenuto che l'agevolazione tributaria prevista da quest'ultimo sia applicabile anche a rifiuti non provenienti da raccolta differenziata, come quelli conferiti dai Comuni ricorrenti nel giudizio a quo. Il tributo speciale per il conferimento in discarica, istituito dalla legge n. 549 del 1995, ha carattere generale e dalla sua disciplina non può desumersi che il legislatore statale, nel prevedere la riduzione tributaria per gli scarti e i sovvalli di cui al citato art. 3, comma 40, abbia voluto escludere dall'agevolazione quelli derivanti dal trattamento di rifiuti raccolti in modo indifferenziato, né che l'agevolazione intenda incentivare (come fanno altre disposizioni) la raccolta differenziata. Quanto all'accertamento in concreto che i rifiuti di cui si trattasi nel giudizio a quo abbiano natura di scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, soggetti al tributo in misura ridotta, non può la Corte costituzionale interferire con la valutazione del rimettente motivata in maniera sufficiente e non irrazionale, sulla scorta delle risultanze istruttorie.
Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio di rilevanza è riservato al giudice rimettente, sì che l'intervento della Corte deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino ad un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni. In altre parole, nel giudizio di costituzionalità, ciò che conta è la valutazione che il rimettente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. (Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2016, n. 71 del 2015, n. 91 del 2013, n. 41 del 2011 e n. 270 del 2010).