Sentenza 85/2017 (ECLI:IT:COST:2017:85)
Massima numero 39586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39584  39585  39587  39588  39589


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Denunciata violazione di parametri competenziali - Erronea menzione di materie non pertinenti alle censure - Inequivocità, in base alla motivazione dell'ordinanza, delle materie di cui è prospettata l'invasione - Ammissibilità della questione ad esse riferita.

Testo

Benché il rimettente, censurando l'art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011 per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119 Cost., menzioni le materie "armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie", dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione appare chiaro che è denunciata l'invasione della competenza statale esclusiva in tema di tributi statali, e che si tratta dunque della materia "sistema tributario [...] dello Stato".

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, l'inesatta indicazione del parametro costituzionale invocato può essere superata, laddove dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione i termini della questione appaiano sufficientemente definiti. (Precedenti citati: sentenza n. 448 del 1997 e ordinanza n. 211 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  30/12/2011  n. 38  art. 7  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte