Prospettazione della questione incidentale - Denunciata violazione di parametri competenziali - Erronea menzione di materie non pertinenti alle censure - Inequivocità, in base alla motivazione dell'ordinanza, delle materie di cui è prospettata l'invasione - Ammissibilità della questione ad esse riferita.
Benché il rimettente, censurando l'art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011 per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119 Cost., menzioni le materie "armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie", dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione appare chiaro che è denunciata l'invasione della competenza statale esclusiva in tema di tributi statali, e che si tratta dunque della materia "sistema tributario [...] dello Stato".
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, l'inesatta indicazione del parametro costituzionale invocato può essere superata, laddove dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione i termini della questione appaiano sufficientemente definiti. (Precedenti citati: sentenza n. 448 del 1997 e ordinanza n. 211 del 2004).