Imposte e tasse - Norme della Regione Puglia - Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) - Applicazione dell'aliquota massima agli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti - Contrasto con l'agevolazione fiscale prevista dalla normativa statale - Violazione della competenza statale esclusiva nelle materie "sistema tributario dello Stato" e "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost. - l'art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, nella parte in cui prevede che "[a]gli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l'aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi". La norma censurata dal TAR Puglia viola la competenza statale esclusiva nella materia "sistema tributario [...] dello Stato", giacché si pone in netto contrasto con l'art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, il quale - con riguardo al medesimo presupposto d'imposta (deposito in discarica di "scarti e [...] sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio") e indipendentemente dalle modalità di raccolta (differenziata o indifferenziata) dei rifiuti sottoposti al trattamento - prevede l'applicazione della c.d. "ecotassa" ridotta al 20 per cento, anziché dell'aliquota massima del tributo; non è in contrario sostenibile che il riferimento a quest'ultima, contenuto nella norma regionale, starebbe solo ad indicare il parametro sul quale calcolare il 20 per cento del tributo, essendo tale tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme non suffragato da alcun criterio interpretativo (letterale o di altro tipo); né è invocabile il potere delle Regioni di stabilire con legge l'ammontare annuo del tributo speciale, costituendo esso la mera base di calcolo del benefico fiscale in esame, la cui previsione non rientra nelle determinazioni attribuite alle Regioni. Violata è altresì la competenza statale esclusiva nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", in quanto - alla luce di principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale - alle Regioni non è consentito di derogare alla disciplina statale in materia di agevolazioni fiscali per scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti; l'imposizione di aliquote differenziate da Regione a Regione vanificherebbe la tutela uniforme dell'ambiente che lo Stato assicura sull'intero territorio nazionale con la previsione di incentivi fiscali ai processi di riciclaggio e recupero dei rifiuti, in modo da premiare il deposito in discarica di ciò che residua, non più riutilizzabile, da tali processi. Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e, di conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni al riguardo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale, trattandosi di un tributo che va considerato statale e non già "proprio" della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle Regioni e alle Province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla norma statale [di cui all'art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995]. (Precedenti citati: sentenze n. 413 del 2006, n. 412 del 2006, n. 397 del 2005, n. 335 del 2005, n. 431 del 2004, n. 381 del 2004, n. 241 del 2004, n. 37 del 2004, n. 29 del 2004, n. 311 del 2003, n. 297 del 2003 e n. 296 del 2003).
Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Pertanto, la disciplina statale costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero le peggiorino. (Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2015, n. 58 del 2015, n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 del 2009, n. 314 del 2009, n. 164 del 2009, n. 437 del 2008, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).
Con specifico riferimento alla disciplina tributaria in materia di rifiuti, la riserva di legge statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., deve essere applicata nell'accezione che consenta di preservare il bene giuridico "ambiente" dai possibili effetti distorsivi derivanti da vincoli imposti in modo differenziato in ciascuna Regione, sicché una disciplina unitaria rimessa in via esclusiva allo Stato è all'evidenza diretta allo scopo di prefigurare un quadro regolativo uniforme degli incentivi e disincentivi inevitabilmente collegati alla imposizione fiscale, tenuto conto dell'influenza dispiegata dal tributo (i cosiddetti "effetti allocativi") sulle scelte economiche di investimento e finanziamento delle imprese operanti nel settore dei rifiuti e della loro attitudine a ripercuotersi, per l'oggetto stesso dell'attività esercitata da tali imprese, sugli equilibri ambientali. (Precedente citato: sentenza n. 58 del 2015).