Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione tardiva nel giudizio incidentale - Perentorietà del termine - Inammissibilità.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, è inammissibile la costituzione della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari-Azienda speciale della Camera di commercio di Parma, parte del giudizio a quo, avvenuta con atto pervenuto oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione in G.U.
Il termine per la costituzione nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale - previsto dagli artt. 25 della legge n. 87 del 1953 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - è perentorio. (Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2016, n. 84 del 2016 e n. 57 del 2016).