Sentenza 86/2017 (ECLI:IT:COST:2017:86)
Massima numero 39936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  07/03/2017;  Decisione del  07/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39937  39938  39939  39940  39941


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione tardiva nel giudizio incidentale - Perentorietà del termine - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, è inammissibile la costituzione della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari-Azienda speciale della Camera di commercio di Parma, parte del giudizio a quo, avvenuta con atto pervenuto oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione in G.U.

Il termine per la costituzione nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale - previsto dagli artt. 25 della legge n. 87 del 1953 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - è perentorio. (Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2016, n. 84 del 2016 e n. 57 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 7  co. 20

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 3