Sentenza 86/2017 (ECLI:IT:COST:2017:86)
Massima numero 39941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
07/03/2017; Decisione del
07/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Enti pubblici - Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA) - Soppressione e trasferimento delle relative funzioni alla Camera di commercio di Parma - Denunciata irragionevolezza intrinseca, violazione dei principi di sussidiarietà e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, disparità di trattamento fra gli imprenditori del settore conserviero - Insussistenza, anche alla stregua di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Enti pubblici - Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA) - Soppressione e trasferimento delle relative funzioni alla Camera di commercio di Parma - Denunciata irragionevolezza intrinseca, violazione dei principi di sussidiarietà e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, disparità di trattamento fra gli imprenditori del settore conserviero - Insussistenza, anche alla stregua di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, censurato dal Consiglio di Stato - in riferimento agli artt. 3, 97 e 118 Cost. - nella parte in cui ha disposto la soppressione della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA) e il trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni alla Camera di commercio di Parma. La disposizione censurata - adottando, come criterio generale, la soppressione degli enti pubblici economici statali denominati Stazioni sperimentali per l'industria e l'allocazione dei relativi compiti presso le camere di commercio - ha realizzato una soluzione, riconducibile all'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella scelta delle misure organizzative, che non appare manifestamente irragionevole sul piano della coerenza finalistica, essendo ispirata (anche) all'esigenza, espressamente enunciata, di accrescere la competitività economica attraverso un'opera di razionalizzazione organizzativa. Quanto all'asserita inidoneità della CCIAA di Parma a tutelare imparzialmente interessi che trascendono l'ambito esclusivamente locale, l'attribuzione dei compiti alle camere di commercio, tenuto conto della loro natura e dell'ampia e composita gamma di funzioni ad esse conferite, non è (e non è mai stata) imprescindibilmente correlata alla necessaria dimensione localistica dell'interesse e soltanto esige che la relativa scelta appaia giustificata in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, come è appunto accaduto. Infine, il denunciato rischio di discriminazione degli imprenditori del settore conserviero aventi sede fuori della provincia di Parma è escluso da un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, la cui formulazione - demandando a un decreto interministeriale di individuare "tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni" spettanti alle stazioni sperimentali - è tale da consentire e imporre modalità attuative che assicurino sia la rappresentatività di tutti gli imprenditori interessati sia il rilievo nazionale dell'attività delle stazioni, con la conseguenza che eventuali discriminazioni non sarebbero riconducibili alla norma legislativa, ma costituirebbero effetto delle modalità di attuazione stabilite da atti soggetti al sindacato del giudice amministrativo. (Precedenti citati: sentenze n. 144 del 2014 e n. 232 del 2011, sul rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel conferimento di funzioni amministrative; sentenza n. 204 del 2016, sull'onere di interpretazione costituzionalmente orientata).
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, censurato dal Consiglio di Stato - in riferimento agli artt. 3, 97 e 118 Cost. - nella parte in cui ha disposto la soppressione della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA) e il trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni alla Camera di commercio di Parma. La disposizione censurata - adottando, come criterio generale, la soppressione degli enti pubblici economici statali denominati Stazioni sperimentali per l'industria e l'allocazione dei relativi compiti presso le camere di commercio - ha realizzato una soluzione, riconducibile all'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella scelta delle misure organizzative, che non appare manifestamente irragionevole sul piano della coerenza finalistica, essendo ispirata (anche) all'esigenza, espressamente enunciata, di accrescere la competitività economica attraverso un'opera di razionalizzazione organizzativa. Quanto all'asserita inidoneità della CCIAA di Parma a tutelare imparzialmente interessi che trascendono l'ambito esclusivamente locale, l'attribuzione dei compiti alle camere di commercio, tenuto conto della loro natura e dell'ampia e composita gamma di funzioni ad esse conferite, non è (e non è mai stata) imprescindibilmente correlata alla necessaria dimensione localistica dell'interesse e soltanto esige che la relativa scelta appaia giustificata in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, come è appunto accaduto. Infine, il denunciato rischio di discriminazione degli imprenditori del settore conserviero aventi sede fuori della provincia di Parma è escluso da un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, la cui formulazione - demandando a un decreto interministeriale di individuare "tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni" spettanti alle stazioni sperimentali - è tale da consentire e imporre modalità attuative che assicurino sia la rappresentatività di tutti gli imprenditori interessati sia il rilievo nazionale dell'attività delle stazioni, con la conseguenza che eventuali discriminazioni non sarebbero riconducibili alla norma legislativa, ma costituirebbero effetto delle modalità di attuazione stabilite da atti soggetti al sindacato del giudice amministrativo. (Precedenti citati: sentenze n. 144 del 2014 e n. 232 del 2011, sul rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel conferimento di funzioni amministrative; sentenza n. 204 del 2016, sull'onere di interpretazione costituzionalmente orientata).
Come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, le camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale, retti dal principio di sussidiarietà, ai quali sono attribuiti compiti che, se necessario, possono essere disciplinati in maniera omogenea in ambito nazionale e che non sono esclusivamente limitati all'ambito locale. (Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2016, n. 374 del 2007, n. 477 del 2000 e n. 15 del 1957).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 7
co. 20
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte