Ordinanza 88/2017 (ECLI:IT:COST:2017:88)
Massima numero 39450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
21/03/2017; Decisione del
21/03/2017
Deposito del 26/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Energia - Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche - Canone aggiuntivo dovuto per la proroga decennale - Trattenimento definitivo da parte dello Stato e dei Comuni delle somme versate a tale titolo dai concessionari prima della sentenza n. 1 del 2008 (dichiarativa dell'incostituzionalità della proroga e del canone aggiuntivo) - Denunciata violazione del giudicato costituzionale, del diritto alla tutela giurisdizionale, del diritto di proprietà e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa considerazione di modifica legislativa vigente alla data di deposito dell'ordinanza di rimessione - Erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.
Energia - Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche - Canone aggiuntivo dovuto per la proroga decennale - Trattenimento definitivo da parte dello Stato e dei Comuni delle somme versate a tale titolo dai concessionari prima della sentenza n. 1 del 2008 (dichiarativa dell'incostituzionalità della proroga e del canone aggiuntivo) - Denunciata violazione del giudicato costituzionale, del diritto alla tutela giurisdizionale, del diritto di proprietà e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa considerazione di modifica legislativa vigente alla data di deposito dell'ordinanza di rimessione - Erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-quinquies, del d.l. n. 78 del 2010, nel testo originariamente introdotto dalla legge di conversione n. 122 del 2010, censurato dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Milano, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42, 97, 113 e 136 Cost., in quanto prevedeva il trattenimento definitivo da parte dei Comuni e dello Stato delle somme ad essi versate, prima della sentenza n. 1 del 2008, dai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche a titolo di canone aggiuntivo unico per la proroga decennale delle concessioni. L'iter argomentativo posto a base della valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza compiuta dal rimettente è irrimediabilmente viziato dalla mancata considerazione dell'art. 1, comma 671, della legge n. 208 del 2015 - entrato in vigore prima del deposito dell'ordinanza di rimessione - con cui il legislatore, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2008 e n. 205 del 2011, ha modificato la norma censurata, sopprimendo il trattenimento delle somme versate allo Stato e autorizzando la spesa di dodici milioni di euro per completarne la restituzione ai concessionari. (Precedenti citati: ordinanze n. 209, n. 115 del 2015 e n. 90 del 2015).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-quinquies, del d.l. n. 78 del 2010, nel testo originariamente introdotto dalla legge di conversione n. 122 del 2010, censurato dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Milano, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42, 97, 113 e 136 Cost., in quanto prevedeva il trattenimento definitivo da parte dei Comuni e dello Stato delle somme ad essi versate, prima della sentenza n. 1 del 2008, dai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche a titolo di canone aggiuntivo unico per la proroga decennale delle concessioni. L'iter argomentativo posto a base della valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza compiuta dal rimettente è irrimediabilmente viziato dalla mancata considerazione dell'art. 1, comma 671, della legge n. 208 del 2015 - entrato in vigore prima del deposito dell'ordinanza di rimessione - con cui il legislatore, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2008 e n. 205 del 2011, ha modificato la norma censurata, sopprimendo il trattenimento delle somme versate allo Stato e autorizzando la spesa di dodici milioni di euro per completarne la restituzione ai concessionari. (Precedenti citati: ordinanze n. 209, n. 115 del 2015 e n. 90 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 15
co. 6
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte