Sentenza 87/2017 (ECLI:IT:COST:2017:87)
Massima numero 39574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39573  39575


Titolo
Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione abitativa non registrati nel termine prescritto - Importo annuo "del canone di locazione ovvero dell'indennità di occupazione", dovuto dai conduttori che, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 e il 16 luglio 2015, avevano corrisposto il c.d. canone catastale - Determinazione in misura pari al triplo della rendita catastale dell'immobile - Denunciata elusione del giudicato costituzionale di cui alle sentenze n. 50 del 2014 e n. 169 del 2015 della Corte costituzionale - Insussistenza, alla stregua di corretta interpretazione della norma censurata - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998, censurato dal Tribunale di Roma - in riferimento all'art. 136 Cost. - in quanto replicherebbe il c.d. contratto di locazione "catastale", introdotto dall'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 e prorogato, nei suoi effetti, dall'art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014), l'uno e l'altro caducati dalle sentenze n. 50 del 2014 e n. 169 del 2015. La norma censurata non ripristina né ridefinisce (quanto a durata e corrispettivo) i rapporti giuridici di locazione sorti in base a contratti non registrati nel termine prescritto, la cui convalida, ad opera delle precedenti disposizioni, è venuta meno, ex tunc, in conseguenza delle correlative declaratorie di illegittimità costituzionale; essa, invece, prevede una predeterminazione forfettaria del danno patito dal locatore e/o della misura dell'indennizzo dovuto dal conduttore, in ragione della occupazione illegittima del bene locato, stante la nullità e, dunque, l'assenza di effetti ab origine del contratto (ribadita dal comma 1 dello stesso riformulato art. 13 della legge n. 431). Ciò è confermato dal testo della disposizione, nel quale il riferimento al "canone di locazione dovuto" è completato, in senso specificativo, dalla locuzione "ovvero dell'indennità di occupazione maturata", proprio perché - non essendovi alcuna forma di sanatoria ex lege - la disciplina del pagamento dell'importo annuo (pari al triplo della rendita catastale dell'immobile) non può che collegarsi alla pregressa illegittima detenzione del bene immobile in forza di titolo nullo e privo di effetti, ed essere propriamente attinente al profilo dell'arricchimento indebito del conduttore, cui è coerente il pagamento di un'indennità di occupazione e non di un canone di locazione. La selezione dei destinatari della norma - riferita ai conduttori che, fino al 16 luglio 2015 (data di deposito della sentenza caducatoria n. 169 del 2015), avevano corrisposto il canone legale stabilito dall'art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 - trova giustificazione nella particolare situazione di diritto, ingenerata dalla normativa poi dichiarata incostituzionale, sulla quale il conduttore aveva però riposto affidamento, essendosi conformato a quanto da essa disposto. Né è sufficiente a violare il giudicato costituzionale la (solo) parziale coincidenza dell'importo indennitario con quello del suddetto canone legale, atteso che l'assetto disciplinatorio dettato dalle norme dichiarate incostituzionali era più ampio e differente rispetto al nuovo. (Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2015 e n. 169 del 2015, dichiarative dell'incostituzionalità del c.d. contratto catastale; ordinanza n. 420 del 2007, sulla nullità, ex art. 1418 cod. civ., del contratto di locazione non registrato nel termine perentorio di trenta giorni).

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 59

legge  09/12/1998  n. 431  art. 13  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte