Sentenza 87/2017 (ECLI:IT:COST:2017:87)
Massima numero 39575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione abitativa non registrati nel termine prescritto - Importo annuo "del canone di locazione ovvero dell'indennità di occupazione", dovuto dai conduttori che, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 e il 16 luglio 2015, avevano corrisposto il c.d. canone catastale - Determinazione in misura pari al triplo della rendita catastale dell'immobile - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza (in raffronto alla misura del canone determinabile dal giudice che accerti l'esistenza del contratto non tempestivamente registrato) - Non omogeneità delle situazioni poste in comparazione - Insussistenza del vizio ipotizzato - Non fondatezza della questione.
Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione abitativa non registrati nel termine prescritto - Importo annuo "del canone di locazione ovvero dell'indennità di occupazione", dovuto dai conduttori che, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 e il 16 luglio 2015, avevano corrisposto il c.d. canone catastale - Determinazione in misura pari al triplo della rendita catastale dell'immobile - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza (in raffronto alla misura del canone determinabile dal giudice che accerti l'esistenza del contratto non tempestivamente registrato) - Non omogeneità delle situazioni poste in comparazione - Insussistenza del vizio ipotizzato - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998, censurato dal Tribunale di Roma - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto, per il periodo intercorso tra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 e il 16 luglio 2015 (data di deposito della sentenza n. 169 del 2015), riconosce dovuto dai conduttori un importo (pari al triplo della rendita catastale dell'immobile) inferiore al canone (non eccedente il "valore minimo" definito dalla contrattazione collettiva territoriale) che, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 13, il giudice può riconoscere dovuto dal conduttore "nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione". Le situazioni poste in comparazione sono certamente non omogenee, dal momento che la prima attiene - in via transitoria - ad una "indennità" dovuta in correlazione a una pregressa occupazione dell'immobile senza un valido titolo locativo, per di più qualificata dall'affidamento riposto dall'inquilino nel dettato normativo poi dichiarato costituzionalmente illegittimo (dalle sentenze n. 50 del 2014 e n. 169 del 2015), mentre la seconda si riferisce - a regime - ad un "canone" determinabile dal giudice che accerta l'esistenza di un contratto scritto non tempestivamente registrato, e, dunque, a una fattispecie che si pone sul piano della determinazione del corrispettivo di una locazione (recuperata in termini di validità ed efficacia).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998, censurato dal Tribunale di Roma - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto, per il periodo intercorso tra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 e il 16 luglio 2015 (data di deposito della sentenza n. 169 del 2015), riconosce dovuto dai conduttori un importo (pari al triplo della rendita catastale dell'immobile) inferiore al canone (non eccedente il "valore minimo" definito dalla contrattazione collettiva territoriale) che, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 13, il giudice può riconoscere dovuto dal conduttore "nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione". Le situazioni poste in comparazione sono certamente non omogenee, dal momento che la prima attiene - in via transitoria - ad una "indennità" dovuta in correlazione a una pregressa occupazione dell'immobile senza un valido titolo locativo, per di più qualificata dall'affidamento riposto dall'inquilino nel dettato normativo poi dichiarato costituzionalmente illegittimo (dalle sentenze n. 50 del 2014 e n. 169 del 2015), mentre la seconda si riferisce - a regime - ad un "canone" determinabile dal giudice che accerta l'esistenza di un contratto scritto non tempestivamente registrato, e, dunque, a una fattispecie che si pone sul piano della determinazione del corrispettivo di una locazione (recuperata in termini di validità ed efficacia).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 59
legge
09/12/1998
n. 431
art. 13
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte