Giudice rimettente - Corte dei conti in sede di parificazione del bilancio regionale - Legittimazione a sollevare questioni incidentali di costituzionalità - Sussistenza.
Nel procedimento di parificazione del bilancio, anche delle Regioni a statuto ordinario, ricorrono le condizioni in presenza delle quali la Corte dei conti è legittimata a sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale avverso le disposizioni che determinano, nell'articolazione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali che custodiscono la sana gestione finanziaria. (Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2015, n. 40 del 2014, n. 213 del 2008, n. 244 del 1995 e n. 226 del 1976).
Le condizioni che legittimano la Corte dei conti, in sede di giudizio di parifica, a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale sono le seguenti: l'applicazione di parametri normativi, comprovata dall'esito dicotomico del procedimento, nel senso di ammettere od escludere dalla parifica le singole partite di spesa e di entrata che compongono il bilancio; la giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell'ente territoriale eventualmente coinvolte: infatti avverso le delibere della sezione regionale di controllo è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite in speciale composizione; il pieno contraddittorio sia nell'ambito del giudizio di parifica esercitato dalla sezione di controllo della Corte dei conti sia nell'eventuale giudizio ad istanza di parte, qualora quest'ultimo venga avviato dall'ente territoriale cui si rivolge la parifica. In entrambe le ipotesi è contemplato anche il coinvolgimento del pubblico ministero a tutela dell'interesse generale oggettivo della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente territoriale. In definitiva, anche nel procedimento di parifica è garantita la possibilità che gli interessi ed il punto di vista dell'amministrazione, nelle sue varie articolazioni, siano fatti valere nel corso del procedimento. D'altronde, sul piano sostanziale, il riconoscimento di tale legittimazione si giustifica anche con l'esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2014, sull'esito dicotomico dei controlli di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti territoriali, n. 226 del 1976).
La parifica della Corte dei conti, pur non essendo un procedimento giurisdizionale in senso stretto, è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo. (Precedente citato: sentenza n. 181 del 2015).