Sentenza 89/2017 (ECLI:IT:COST:2017:89)
Massima numero 41963
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 27/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41961  41962  41964  41965  41966  41967  41968  41969  41970  41971  41972


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens ininfluente sulle disposizioni censurate - Non pertinenza nel giudizio incidentale - Rigetto della richiesta ex parte di cessazione della materia del contendere.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso, in via incidentale, dalla Corte dei conti, sez. reg di controllo in sede di parifica del rendiconto generale del bilancio della Regione Abruzzo del 2013, non è accolta la richiesta, formulata dalla medesima Regione, di dichiarare cessata la materia del contendere a seguito della sopravvenienza della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2017. Trattandosi di un giudizio in via incidentale, la normativa sopravvenuta potrebbe, al più, venire in rilievo ai fini della restituzione degli atti al rimettente per un nuovo vaglio delle questioni sollevate; evenienza, quest'ultima, comunque da escludersi, dal momento che lo ius superveniens, da un canto, non ha inciso sulle disposizioni censurate e, dall'altro, produce meccanismi contabili elusivi dei precetti evocati in giudizio. (Precedenti citati: ordinanze n. 230 del 2016 e n. 258 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte