Sentenza 89/2017 (ECLI:IT:COST:2017:89)
Massima numero 41964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 27/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41961  41962  41963  41965  41966  41967  41968  41969  41970  41971  41972


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Economie pregresse di bilancio con vincolo di destinazione - Loro confluenza nel risultato di amministrazione - Necessità di ottemperare al vincolo - Preclusione di utilizzo per nuovi scopi, attraverso la riprogrammazione, per il divieto di aggravare uno squilibrio potenziale o accertato - Possibilità di deroga solo nei casi previsti dalla legge istitutiva del vincolo o dal d.lgs. n. 118 del 2011.

Testo

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo, dovendo l'ente ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi. (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2012 e n. 70 del 2012).

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che le economie, in quanto tali, non possono essere rappresentate nella parte passiva del bilancio e nelle componenti negative che determinano il risultato di amministrazione, il quale, al contrario, si deve giovare - per tale naturale effetto matematico - di un incremento pari all'economia realizzata. Solo in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo cui è sotteso il vincolo - e solo ai fini del suo ulteriore perseguimento - è consentito mantenere (ove a ciò non osti ulteriormente l'obbligo di restituzione dei fondi non tempestivamente impiegati, erogati all'ente pubblico per il raggiungimento di uno scopo infungibile ed immodificabile, come ad esempio accade per alcuni fondi europei) le somme residue - a suo tempo riscosse o comunque accertate nelle forme di legge - quale quota vincolata del risultato d'amministrazione. La devoluzione delle economie pregresse di bilancio al nuovo obiettivo è consentita solo quando la legge istituiva dell'originario vincolo, oppure il principio contabile che riguarda il "risultato di amministrazione", di cui all'allegato 4/2, punto 9.2. del d.lgs. n. 118 del 2011, prevedono tale possibilità. Il richiamato principio contabile si connota inoltre dell'ulteriore regola generale secondo cui le attività confluite nel risultato di amministrazione possono essere impiegate nell'esercizio successivo solo «se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, [ed] ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio» (allegato 4/2, punto 9.2). Da ciò deriva che non può considerarsi vincolato un fondo prelevato da una pregressa iniziativa ormai conclusa e "riprogrammato" in esercizi successivi per nuovi e diversi obiettivi. (Precedente citato: sentenza n. 184 del 2016).

Il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell'art. 81, quarto [ora terzo] comma, Cost., impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo. Si tratta di una regola posta a presidio della sana gestione finanziaria, dal momento che la sottrazione di componenti attive dall'aggregato complessivo (il quale determina il risultato di amministrazione), effettuata senza la previa verifica di sussistenza dell'avanzo, può aggravare gli eventuali saldi negativi del conto consuntivo. Essa viene infatti a ridurre il saldo economico (risultante dall'aggregato complessivo costituito dai residui attivi, dai residui passivi e dal fondo di cassa) in misura pari alla risorsa sottratta per la reiscrizione nell'esercizio successivo. (Precedente citato: sentenza n. 192 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

legge costituzionale  art. 16

Altri parametri e norme interposte