Sentenza 89/2017 (ECLI:IT:COST:2017:89)
Massima numero 41965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 27/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Legge finanziaria per l'anno 2013 - Irrituale riprogrammazione di pretese economie pregresse - Conseguente finanziamento di nuovi obiettivi di spesa in assenza di copertura giuridica e finanziaria - Violazione del principio di equilibrio di bilancio - Illegittimità costituzionale.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Legge finanziaria per l'anno 2013 - Irrituale riprogrammazione di pretese economie pregresse - Conseguente finanziamento di nuovi obiettivi di spesa in assenza di copertura giuridica e finanziaria - Violazione del principio di equilibrio di bilancio - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013, che consente di finanziarie, con pretese economie risalenti a pregressi esercizi, nuovi obiettivi di spesa senza che trovino copertura finanziaria e giuridica, sia alla luce dell'indebita iscrizione dell'avanzo di amministrazione, sia in ragione dell'assenza di un autentico vincolo di destinazione. L'irrituale "riprogrammazione" di alcune economie realizzate negli esercizi precedenti, realizzata dalla norma regionale censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo in sede di parifica, viene concretamente a collidere con il principio di equilibrio di bilancio, incrementando indebitamente la spesa e, conseguentemente, i preesistenti squilibri.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013, che consente di finanziarie, con pretese economie risalenti a pregressi esercizi, nuovi obiettivi di spesa senza che trovino copertura finanziaria e giuridica, sia alla luce dell'indebita iscrizione dell'avanzo di amministrazione, sia in ragione dell'assenza di un autentico vincolo di destinazione. L'irrituale "riprogrammazione" di alcune economie realizzate negli esercizi precedenti, realizzata dalla norma regionale censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo in sede di parifica, viene concretamente a collidere con il principio di equilibrio di bilancio, incrementando indebitamente la spesa e, conseguentemente, i preesistenti squilibri.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 2
art. 7
co. 1
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 2
art. 7
co. 2
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 2
art. 7
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
legge costituzionale
art. 16
Altri parametri e norme interposte