Sentenza 89/2017 (ECLI:IT:COST:2017:89)
Massima numero 41965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 27/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41961  41962  41963  41964  41966  41967  41968  41969  41970  41971  41972


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Legge finanziaria per l'anno 2013 - Irrituale riprogrammazione di pretese economie pregresse - Conseguente finanziamento di nuovi obiettivi di spesa in assenza di copertura giuridica e finanziaria - Violazione del principio di equilibrio di bilancio - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013, che consente di finanziarie, con pretese economie risalenti a pregressi esercizi, nuovi obiettivi di spesa senza che trovino copertura finanziaria e giuridica, sia alla luce dell'indebita iscrizione dell'avanzo di amministrazione, sia in ragione dell'assenza di un autentico vincolo di destinazione. L'irrituale "riprogrammazione" di alcune economie realizzate negli esercizi precedenti, realizzata dalla norma regionale censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo in sede di parifica, viene concretamente a collidere con il principio di equilibrio di bilancio, incrementando indebitamente la spesa e, conseguentemente, i preesistenti squilibri.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  10/01/2013  n. 2  art. 7  co. 1

legge della Regione Abruzzo  10/01/2013  n. 2  art. 7  co. 2

legge della Regione Abruzzo  10/01/2013  n. 2  art. 7  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

legge costituzionale  art. 16

Altri parametri e norme interposte