Sentenza 89/2017 (ECLI:IT:COST:2017:89)
Massima numero 41966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 27/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione per l'anno 2013 - Inclusione del saldo finanziario positivo presunto nei totali generali delle entrate e delle spese - Espansione ingiustificata dei conseguenti oneri finanziari - Violazione del principio di equilibrio di bilancio - Illegittimità costituzionale.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione per l'anno 2013 - Inclusione del saldo finanziario positivo presunto nei totali generali delle entrate e delle spese - Espansione ingiustificata dei conseguenti oneri finanziari - Violazione del principio di equilibrio di bilancio - Illegittimità costituzionale.
Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., gli artt. 1, comma 1, e 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, che, come disposto dal successivo art. 11, rispettivamente includono, nei totali generali delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio 2013, l'iscrizione del saldo finanziario positivo presunto e delle correlate economie riprogrammate, ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013. Le norme censurate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo in sede di giudizio di parifica, consentendo l'espansione dei conseguenti oneri finanziari oltre i limiti consentiti, violano il parametro costituzionale evocato.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., gli artt. 1, comma 1, e 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, che, come disposto dal successivo art. 11, rispettivamente includono, nei totali generali delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio 2013, l'iscrizione del saldo finanziario positivo presunto e delle correlate economie riprogrammate, ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013. Le norme censurate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo in sede di giudizio di parifica, consentendo l'espansione dei conseguenti oneri finanziari oltre i limiti consentiti, violano il parametro costituzionale evocato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 3
art. 1
co. 1
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 3
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
legge costituzionale
art. 16
Altri parametri e norme interposte