Sentenza 89/2017 (ECLI:IT:COST:2017:89)
Massima numero 41966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 27/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41961  41962  41963  41964  41965  41967  41968  41969  41970  41971  41972


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione per l'anno 2013 - Inclusione del saldo finanziario positivo presunto nei totali generali delle entrate e delle spese - Espansione ingiustificata dei conseguenti oneri finanziari - Violazione del principio di equilibrio di bilancio - Illegittimità costituzionale.

Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., gli artt. 1, comma 1, e 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, che, come disposto dal successivo art. 11, rispettivamente includono, nei totali generali delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio 2013, l'iscrizione del saldo finanziario positivo presunto e delle correlate economie riprogrammate, ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013. Le norme censurate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo in sede di giudizio di parifica, consentendo l'espansione dei conseguenti oneri finanziari oltre i limiti consentiti, violano il parametro costituzionale evocato.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  10/01/2013  n. 3  art. 1  co. 1

legge della Regione Abruzzo  10/01/2013  n. 3  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

legge costituzionale  art. 16

Altri parametri e norme interposte